I siti web delle pubbliche amministrazioni e i siti di pubblica utilità devono adattarsi alle linee guida sull’accessibilità formulate dal Consorzio World Wide Web pena una multa che può variare dai 500 ai 3000 euro. Queste, in estrema sintesi, le indicazioni della proposta di legge sull’accessibilità presentata da Forza Italia in occasione del convegno “Internet: un diritto per tutti” organizzato dalla sezione italiana dell’IWA/HWG. Il progetto di legge mira a rendere accessibili i siti web ai cittadini disabili, un problema fondamentale dato il ruolo sempre più centrale assunto dalle informazioni su Internet.
L’obbligo di conformare i propri «servizi info-telematici» alle regole di accessibilità non vale solo per la pubblica amministrazione (amministrazioni dello Stato, scuole, regioni, comuni ecc.) ma anche per le aziende private concessionarie di servizi pubblici, per le aziende esercenti servizi in convenzione con enti pubblici e a tutti gli organismi che beneficiano di finanziamenti pubblici nazionali o dell’Unione europea (definite «di pubblica utilità»).
Le regole che la proposta di legge obbliga a seguire sono quelle delle “Recommendations” del W3C, l’organo che pubblica e divulga gli standard per il World Wide Web. Un sito web per potersi ritenere accessibile e a norma dovrebbe garantire «il livello minimo di conformità alle linee guida» specificate nella Web Accessibility Initiative.
In particolare sono quattro i documenti che i webmaster dovrebbe tenere ben presenti in fase di progettazione. Il primo e il secondo li coinvolgono direttamente, gli altri due sono dedicati invece alle figure di progettista software.
Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Sono le linee che definiscono come rendere accessibili i contenuti delle pagine Web. In particolare specificano come rendere evidente la lingua utilizzata, come far percepire il passaggio da un contenuto ad un altro, come utilizzare formattazione non esclusivamente visuali ecc. [Originale | Traduzione Italiana].
XML Accessibility Guidelines (XAG). Sono linee guida indirizzate a chi sviluppa applicazioni basate su XML e prevedono un maggior controllo sulla loro accessibilità [Originale].
User Agent Accessibility Guidelines (ATAG). Sono linee guida indirizzate a programmatori di software di navigazione e sono utili per migliorare l’accessibilità alle risorse Web dei software stessi (browser, plug-in, player multimediali ecc.) [Originale].
Authoring Tool Accessibilty Guidelines (UAAG). Sono linee guida indirizzate a programmatori di software di authoring (creazione pagine web, creazione documenti multimediali) per invitarli a progettare programmi accessibili anche a porttaori di handicap e che possano produrre contenuti Web accessibili [Originale].
In aggiunta a ciò la proposta di legge sull’accessibilità introduce anche altri passi verso un web italiano più accessibile:
- la riduzione dell’Iva al 4% per l’acquisto di computer e periferiche da parte di cittadini disabili
- la defiscalizzazione del 30% degli investimenti operati nel 2003 dalle aziende di pubblica utilità per rendere accessibili i loro siti
- la garanzia per i lavoratori disabili delle pubbliche amministrazioni di poter lavorare con tecnologie info-telematiche a loro adeguate
- l’individuazione del Ministero dell’innovazione come autorità garante dell’effettiva accessibilità dei siti pubblici
L’iniziativa è ammirevole e merita lodi. Tuttavia non mancano nodi da chiarire, terminologia da precisare, analisi di fattibilità su cui riflettere. La proposta, così come la si legge, lascia l’amaro in bocca e la sensazione che sia solo una bozza un po’ frettolosa rimbalza ad ogni lettura.
In primo luogo la discordanza fra disegno generale (garantire l’accessibilità di tutte le tecnologie) e applicazione particolare (l’accessibilità dei siti web). La legge è chiaramente riferita ai Siti web ma nel titolo si parla di «risorse info-telematiche». In più (art. 1 comma 2) garantisce il diritto di accesso «con qualsiasi tipo di tecnologia ai servizi informatici […] ed ai servizi di pubblica utilità». Cosa vuol dire «con qualsiasi tipo di tecnologia» (telefono, computer, telefonino, televisione?), e cosa vuol dire «servizi informatici»: un CD-Rom prodotto dalle aziende di pubblica utilità dovrà essere accessibile o no? E se sì, dovrà seguire le linee guida del W3C, che parlano di siti Web?
A volte la terminologia risulta poco chiara. La dicitura «info-telematica» viene prima applicata ai messaggi e alle informazioni («servizi e risorse info-telematiche», art. 2 comma 1) poi invece viene applicata al mezzo («tecnologie info-telematiche», art. 4 comma 1). I documenti del W3C da seguire vengono prima chiamati «linee guida», poi «raccomandazioni»: due sigle che hanno, nella terminologia del consorzio, un significato specifico e differente. Si dice prima che i siti web devono garantire «il livello minimo di conformità» e poi invece che devono garantire «l’applicazione» delle raccomandazioni.
Quando si va a definire, in pratica, cosa deve essere garantito si cade in grossolani errori. Ad esempio: la XML Accessibility Guidelines, citata nella proposta erroneamente come “raccomandazione” e di cui si chiede l’osservanza, è solamente un “working draft” del W3C, ossia una semplice bozza. Una semplice bozza diventata norma.
L’attribuzione delle funzioni di regolatore al W3C, tout court, è il punto più complesso. In questo modo si affida a un ente esterno, di cui comunque il governo italiano è membro ma in cui è forte la presenza di aziende Hi-Tech internazionali, valore di legislatore: le linee guida (o raccomandazioni) diverrebbero norma da seguire nella nostra nazione. Al Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie sono invece demandate le funzioni di controllo, di divulgazione e l’identificazione di non meglio specificate «buone pratiche».
Sia ben chiaro, non è la prima volta che il W3C compare in una legge: sia la Section 508 (la legge sull’accessibilità all’informazione USA), sia le leggi di altre nazioni che hanno adottato norme di accessibilità per i siti pubblici (Australia e Regno Unito ad esempio) hanno riferimenti al W3C, ma in nessun caso la delega è così assoluta.
La legge non avrà un iter solitario ma sarà inquadrata ed emendata successivamente in disegni di legge più ampi che possano almeno essere paragonabili alle legislazioni di altri paesi (ad esempio USA). Lo stesso Antonio Palmieri, firmatario della legge assieme all’altro deputato di Forza Italia Cesare Campa, ha dichiarato che «il testo presentato a Venezia è un punto di partenza, che sarà senza dubbio arricchito dal disegno di legge che sta preparando il ministro Stanca e che sarà reso noto nelle prime settimane del 2003».