Il caso Coolstreaming sta facendo molto parlare di sè. Negli ultimi giorni, infatti, una sentenza della Cassazione ha ordinato di rivedere dal principio il processo che aveva inizialmente messo all’angolo il sito che forniva link per poter godere delle partite di pallone trasmesse da Sky tramite la CCTV cinese. La vicenda era iniziata con una denuncia di Sky, era continuata con il sequestro dei pc, aveva vissuto un primo epilogo con il respingimento delle accuse e la non convalida del sequestro, infine la novità delle ultime ore: si riparte dall’inizio.
La sentenza è così riportata da La Repubblica: «è innegabile che gli attuali indagati hanno agevolato attraverso un sistema di guida online la connessione e facilitato la sincronizzazione con l’evento sportivo: senza l’attività degli indagati, non ci sarebbe stata, o si sarebbe verificata in misura minore, la diffusione delle opere tutelate. […] per raggiungere il loro obiettivo [le informazioni sui link], devono essere inoltrate agli utenti in epoca antecedente alla immissione delle trasmissioni in via telematica; tale rilievo, se puntuale in fatto, comporta come conseguenza che, in base alle generali norme sul concorso nel reato, gli indagati, pur non avendo compiuto l’azione tipica, hanno posto in essere una condotta consapevole avente efficienza causale sulla lesione del bene tutelato […]».
Insomma: «l’attività costitutiva del concorso, può essere individuata in qualsiasi comportamento che fornisca apprezzabile contributo alla ideazione, organizzazione ed esecuzione del reato. Non è necessario un previo accordo diretto alla causazione dell’evento, ben potendo il concorso esplicarsi in una condotta estemporanea, sopravvenuta a sostegno dell’azione di terzi anche alla insaputa degli altri agenti».
Le pericolose conseguenze della sentenza sono del tutto evidenti. Il link diventa un qualcosa di pericoloso, il che va totalmente in direzione opposta rispetto a quella che è la natura della rete: linkare materiale protetto è reato? In questo caso ragionando per semplice deduzione qualunque motore di ricerca è illegale in Italia e migliaia di siti dovrebbero chiudere i battenti istantaneamente. I commenti sulla vicenda vanno tutti in questo senso ed un processo che andasse in direzione contraria determinerebbe un grave scontro con conseguenze poco ipotizzabili. Beppe Grillo, da tempo vicino alla vicenda e coinvolto direttamente nella difesa legale di uno degli imputati, non le manda a dire: «se cerco con Google il link al sito cinese e poi lo uso, ho forse commesso un linkaggio giudiziario? Perchè Merdock non fa causa anche a Google e, visto che c’è, a tutta la Rete. Quanti siti nel mondo ospitano il link al sito cinese? Decine di migliaia? Autodenuciatevi alla Cassazione inviandole una mail».
Il comunicato ufficiale Coolstreaming non evidenzia ovviamente alcun passo indietro rispetto alle azioni ed alle rivendicazioni precedenti: «lo staff di Coolstreaming prende atto della recente sentenza della Corte di Cassazione, emanata nella fase cautelare del procedimento penale, pur non condividendone le motivazioni. La “responsabilità da link” prefigurata dalla sentenza va, infatti, a nostro avviso, a pregiudicare la stessa libertà di manifestazione del pensiero su Internet, andando a colpire la libera circolazione delle informazioni on-line. Coolstreaming continuerà pertanto a sostenere le sue ragioni nelle sedi competenti al fine di vedere finalmente riconosciuta la propria innocenza».