Il Giudice di Pace di Firenze Alberto Lo Tofu ha depositato il 28 settembre la sentenza con la quale viene accolta la richiesta, promossa da Marco Pieraccioli (consulente informatico dell’Aduc), di un rimborso del costo del software preinstallato in un Pc portatile da lui regolarmente acquistato, per la precisione Microsoft Windows XP e Works 8. A poco è servita la linea di difesa portata avanti da HP (distributrice dei prodotti Compaq), la quale ha ribadito come computer e sistema operativo fossero due elementi inscindibili; il Giudice ha accolto le lamentele dell’accusa condannando la società produttrice di computer al rimborso del costo della licenza (90,00 euro per Windows XP e 50,00 euro per Works 8) e al rimborso delle spese legali.
La causa poneva le sue fondamenta su quanto scritto all’interno della licenza d’uso del sistema operativo Microsoft (Eula): “qualora l’utente non accetti le condizioni del presente contratto, non potrà utilizzare o duplicare il software e dovrà contattare prontamente il produttore per ottenere informazioni sulla restituzione del prodotto o dei prodotti e sulle condizioni di rimborso in conformità alle disposizioni stabilite dal produttore stesso“.
HP non ha voluto riconoscere la validità della Eula legata al sistema operativo venduto all’interno delle proprie macchine, asserendo che essa viene predisposta in maniera unilaterale da Microsoft. Secondo il Giudice invece «non appare credibile che il testo delle condizioni di contratto EULA non sia conosciuto dalla HP essendo verosimile che esso sia il frutto di accordi commerciali intercorsi tra le due società (HP e Microsoft)», come si puo leggere all’interno della sentenza (pdf). «In ogni caso deve ritenersi da HP accettato e fatto proprio nel momento stesso in cui lo ha installato sul suo hardware offrendo poi in vendita il prodotto finale». Il contratto d’uso si rivela quindi vincolante anche per il produttore del PC e prevede un rimborso.
C’è stato dunque un riconoscimento giuridico della responsabilità contrattuale, dal momento che il Giudice di Pace conferma e riconosce come «sussiste per l’utilizzo del software un contratto separato che il compratore non ha possibilità di conoscere prima di avere comprato il prodotto […] e che, se non accettato, impone di restituire quella parte dell’acquisto lasciando il compratore con un prodotto comunque diverso e di minor valore rispetto a quello pagato».
La vittoria da parte dell’acquirente, unica nel suo genere in Italia, mostra come l’acquisto del sistema operativo preinstallato sul computer non sia assolutamente obbligatorio e il rimborso legittimo.