La SIAE non le manda a dire. Dopo una prima accusa pubblica proveniente dalla FIMI, infatti, la Società Italiana degli Autori ed Editori ha deciso di reagire con forza ribattendo punto su punto e rivendicando la regolarità del proprio comportamento contestualmente ai contestati bollini. Presidenza del Consiglio e ministeri interessati sarebbero stati inoltre immediatamente notificati della risposta, così che i puntini possano essere messi subito sulle “i” senza lasciare ulteriore spazio libero di manovra alla Federazione Industria Musicale Italiana.
Secondo il presidente della SIAE Giorgio Summa «L’importante funzione del bollino è stata riconosciuta dalla stessa Commissione Europea. La Commissione infatti si è direttamente occupata della legittimità del bollino Siae in base alla normativa sulla circolazione delle merci tra gli Stati membri, ritenendo che le modalità di ottenimento e il costo del bollino possono essere considerate “misure proporzionate all’obiettivo legittimo di lotta alla pirateria”, compatibili con il principio della libera circolazione delle merci».
Recita invece la diffida (pdf) inviata alla FIMI:
- «Non risulta che il contrassegno antipirateria della SIAE, apposto sui supporti fonovideografici a seguito di accordi negoziali […] violi in alcun modo il diritto d’autore, il diritto penale, la Costituzione italiana e la normativa comunitaria»;
- «La Corte di Giustizia delle Comunità Europee […] non ha affermato in alcun modo che il contrassegno possa costituire un ostacolo alla libera circolazione delle merci nel mercato unico, ma si è limitata ad accertare una mera violazione procerurale da parte del Governo italiano che non ha a suo tempo comunicato alla Commissione europea la normativa del contrassegno. Tale violazione è stata già sanata»;
- «La sentenza della Corte di Giustizia che ha accertato l’incompativillità di un obbligo di etichettatura con il menzionato articolo 28, richiamata dalla FIMI, non è conferente nella fattispecie poiché in quel giudizio la Corte di Giustizia non ha accertato l’esistenza di alcuna causa di giustificazione»;
- «Il contrassegno assolve indubbiamente una funzione di natura pubblicistica e di interesse generale riservata dalla Legge alla SIAE, tutela il diritto d’autore ed indica al consumatore l’originalità del prodotto, costituendo per converso uno strumento a disposizione delle Forze dell’ORdine per l’immediata individuazione dei supporti illecitamente riprodotti. Come noto, infatti, il dilagare della pirateria in Italia ha comportato norme di prevenzione più incisive rispetto a quelle di altri Stati membri e l’obbligo di apporre un contrassegno nei termini previsti dalla legge italiana rappresenta una misura proporzionale rispetto agli scopi perseguiti dal legislatore.»;
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Inoltre: «Contrariamente a quanto affermato dalla FIMI la procedura di vidimazione non intralcia in alcun modo i cicli di produzione industriale, poiché il bollino può essere apposto anche all’esterno della confezione e la SIAE a richiesta fornisce stock di contrassegni ad operatori dislocati in altri Stati europei, agevolando in ogni modo le esigenze dei produttori, degli importatori e dei distributori».
Il lungo testo depositato dalla SIAE risponde una ad una a tutte le accuse della FIMI per poi affondare l’attacco finale: «Quanto sopra premesso la SIAE […] diffida la FIMI, in persona del suo Presidente, dal diffondere notizie prive di fondamento e/o argomentazioni fuorvianti, secondo le quali le sentenze rese dalla Corte di Giustizia delle Comunità europee e dalla Suprema Corte di Cassazione affermerebbero che la previsione di un obbligo di contrassegnatura sia incompatibile con la normativa nazionale, comunitaria ed internazionale».