Pagina 110: inizia qui il resoconto del Garante per la Privacy in quella che è la relazione sulle attività che sono state portate avanti nel 2008 relativamente alle tematiche dell’informazione online. Nel giorno in cui il Garante Francesco Pizzetti confida alla stampa tutto il proprio credo nell’importanza del Web per la sua funzione di controllo e di resistenza sociale, la Relazione 2008 vede la luce riportando quelle che sono state le azioni compiute nell’anno passato. E gli spunti di riflessione sono molti.
Il primo tema è un riferimento preciso alla privacy sul Web ed alla difficoltà nel garantirne il rispetto in troppi casi: «Sempre più frequentemente pervengono al Garante segnalazioni per chiedere la cancellazione di dati e immagini personali diffusi e in vario modo reperibili su Internet (Emule, Youtube, forum, blog), reputati lesivi della sfera personale dei segnalanti. L’Autorità non è potuta intervenire quando, da verifiche d’ufficio, è risultato che il titolare del trattamento del sito Internet in questione non risiede in Italia (v. art. 5 del Codice). In queste situazioni è stata fornita agli interessati l’indicazione del soggetto titolare, estratto dai registri “Whois”, cui il segnalante può direttamente richiedere la rimozione
immediata dei contenuti ritenuti diffamatori».
Il paragrafo successivo è dedicato ai social network, croce e delizia degli studenti in occasione dell’ultimo esame di maturità. Il tema è così svolto direttamente dal Garante, senza entrare nello specifico dei moniti già lanciati nei mesi scorsi: «nella 30ma Conferenza internazionale delle Autorità di protezione dei dati personali, tenutasi a Strasburgo nell’ottobre 2008, è stata approvata una “risoluzione sulla tutela della privacy nei servizi di social network” che evidenzia come i servizi di social network , pur offrendo una gamma del tutto nuova di opportunità comunicative, possono comportare anche rischi per la privacy sia degli utenti sia di terzi».
Non viene a mancare anche un accenno al sempiterno problema dello spam e delle promozioni non desiderate: «il Garante ha inoltre ricordato che un indirizzo e-mail, per il solo fatto di essere reperibile in rete, non può essere oggetto di un uso indiscriminato e che occorre ottenere il consenso preventivo del destinatario prima di utilizzare l’indirizzo di posta elettronica per fini di pubblicità e di marketing, in quanto la pubblicità di un dato non ne comporta la libera utilizzabilità. In tutti i casi di trattamento illecito per l’invio tramite posta elettronica di comunicazioni non richieste l’Autorità ha comminato le previste sanzioni amministrative. […] L’Autorità ha partecipato ad una serie di eventi internazionali tra le autorità, e con il supporto dei soggetti privati, per arginare il dilagare del fenomeno dello spam. In particolare, il Garante ha preso parte a diverse iniziative del Cnsa (The Eu Contact Network of Spam Authorities) a Bruxelles e, in tale contesto, è stato presentato uno studio effettuato per la Commissione europea su tutti i Paesi dell’Unione relativamente alle attività avviate per affrontare fenomeni quali spam, programmi spia e software maligni. Dall’analisi delle iniziative intraprese dalle Autorità competenti e dai fornitori di servizi, nonché delle sanzioni comminate e del livello di cooperazione anche internazionale, il nostro Paese risulta tra i primi sia per impegno sia per risultati raggiunti».
Il documento ha inoltre illustrato tutto quanto portato avanti nella limitazione dello spam via fax, nella regolamentazione delle attività dei call center e di altre attività di telemarketing. In conclusione viene puntualizzato il diritto alla localizzazione geografica di un telefono cellulare nel caso in cui tale invasione della privacy possa essere di inequivocabile interesse per l’utente (l’esempio apportato è quello del soccorso alpino, ove la localizzazione del cellulare tramite le celle agganciate rende possibile una più precisa e rapida identificazione del soggetto permettendo immediate operazioni di salvataggio): «il Garante ha chiarito che il Codice, nel caso vi sia la necessità di salvaguardare la vita o l’incolumità di una persona, consente alla società telefonica di comunicare senza indugio all’organismo di soccorso, anche senza il consenso dell’interessato, dati quali quelli concernenti i ponti e le celle attivate o “agganciate” dal telefono mobile della persona dispersa. La decisione ha, infatti, ad oggetto solo i dati relativi all’ubicazione diversi dai dati relativi al traffico, ossia i dati che possono essere reperiti sulla rete di comunicazione elettronica a prescindere da una comunicazione tra soggetti. Pur riguardando il soccorso alpino, il provvedimento afferma princìpi suscettibili di essere applicati, con le dovute cautele, anche in altri casi in cui v’è esigenza di soccorso;
l’Autorità ha chiarito, tuttavia, che i dati acquisiti dagli organismi di soccorso dovranno essere utilizzati solo per ricercare e soccorrere la persona dispersa».