Da una parte il sì, dall’altra il no. Da una parte il parere di un illustre professore, dall’altra l’eco del buon senso e dell’innovazione. Nel mezzo l’AGCOM, alle prese con un grave nodo da sciogliere: ergersi o meno a “vigile” della Rete, esecutore dei divieti che la legge impone e che Internet spesso (in un modo o nell’altro) ha dimostrato di saper dribblare?
L’AGCOM è tirata per la giacchetta da più parti. L’industria del copyright vede Confindustria Cultura Italia farsi portabandiera di coloro i quali vorrebbero vedere l’Authority impegnata in un più severo intervento sulla Rete nei casi in cui si manifestassero violazioni da censurare con rapidità. Per contro, i provider sono in prima fila nella battaglia per la libertà, poiché costretti dalle possibili governance a diventare i boia che scendono la ghigliottina sulla raggiungibilità dei siti Web.
Dice Valerio Onida
All’AGCOM è stato chiesto di esprimere un parere definitivo sul tema entro le prossime settimane, mettendo il prima possibile in agenda la ridiscussione di un regolamento che attribuirebbe all’Authority poteri speciali nel fermare eventuali violazioni online pur con non meglio precisate modalità. Per svincolarsi da eccessive responsabilità, l’Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato ha chiesto un parere all’avv. Valerio Onida, ex presidente della Consulta. Il quale ha controfirmato il documento ed un parere che sembra accendere il semaforo verde alle velleità paventate dall’AGCOM: «Si può concludere che il regolamento dell’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni può prevedere, nel caso in cui si accertino violazioni sistematiche dei diritti d’autore conseguenti alla diffusione in rete, senza il consenso degli aventi diritto, di contenuti protetti, misure di tipo ordinatorio e interdittivo che prescrivano ai prestatori dei servizi di connettività di e di accesso alla rete di precludere ai loro utenti l’accesso a siti, ubicati fuori dal territorio nazionale, i quali pratichino sistematicamente la “pirateria informatica”».
Trattasi di una riflessione sorta a seguito della considerazione per cui la pirateria sia di fatto un problema da combattere: l’AGCOM viene vista come una autorità in grado di muoversi per il controllo anche in qualità di “fonte subordinata”, autorizzata quindi a ricoprire un ruolo di questo tipo.
E le decisioni dell’Autority sarebbero estese, come indicato, anche ai siti esteri: un filtro al confine sarebbe imposto nel momento in cui una pagina depositata su server esteri veicolasse materiale pirata nel nostro paese. In questo passaggio il prof. Onida parla della pirateria tirando in ballo direttamente i provider, coloro i quali «vi concorrono prestando i servizi di accesso e connessione alla rete utilizzati sul territorio nazionale». Sebbene Onida dimostri di sapere che i filtri ai domini siano qualcosa di superfluo ai fini dell’oscuramento vero della fonte pirata, spiega tuttavia che l’importante è limitare la portata del problema, creando quantomeno una ostruzione: «anche se resta sempre la possibilità che il pubblico nazionale acceda alla rete, e quindi ai contenuti protetti, per altre vie, è assai probabile, date le caratteristiche dell’utenza e dei servizi della “società dell’informazione”, che l’intervento nei confronti dei prestatori nazionali di tali servizi abbia successo nell’evitare o quanto meno nel ridurre enormemente l’accesso di fatto ai contenuti protetti e dunque la loro diffusione, e di conseguenza l’impatto concreto della violazione».
I provider sono pochi e noti: è a loro che occorre rivolgersi per chiedere l’oscuramento delle pagine. Al tempo stesso, però, tale passaggio deve rispondere comunque a parametri di proporzionalità e logica che troppo spesso rimangono però indefiniti:
Tale genere di ordini, evidentemente, dovrebbe intervenire sulla base dell’accertamento, con le debite procedure, non di una occasionale presenza nel sito di contenuti protetti diffusi in violazione dei diritti d’autore, ma della sistematica diffusione di siffatti contenuti da parte di un determinato sito, così da consentire di qualificarne l’attività come vera e propria pratica di “pirateria informatica”.
Dicono i provider
Di parere del tutto opposto l’Associazione Italiana Internet Provider (AIIP), la quale fa appello soprattutto alle competenze tecnologiche dell’Authority per ricordare come esistano almeno due ordini di problema: i limiti tecnici delle misure che si vorrebbero poste in essere ed i limiti costituzionali già dimostratisi ostili ad ogni qualsivoglia tipo di “censura”.
Si ignorano le motivazioni espresse nel parere, ma colpisce che le relative conclusioni contrastino con le due recenti sentenze della Corte di Giustizia Europea che hanno affermato: 1) l’incompatibilità con l’ordinamento Europeo di sistemi di filtraggio dell’ccesso ad internet volti ad impedire il trasporto di materiale protetto dal diritto di autore (Caso Scarlet-Sabam) e, 2) che la tutela del diritto di autore non può essere garantita in modo assoluto, poiché i sistemi di filtraggio non assicurano un giusto equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà intellettuale, da un lato, e la tutela della libertà d’impresa degli internet e hosting providers, della privacy e del diritto all’informazione dei cittadini, dall’altro lato (Caso Sabam-Netlog C-360/10). Di ciò si ha conferma anche nella precedente sentenza Promusicae (C-275/06) secondo cui la tutela del diritto di proprietà, di cui fanno parte i diritti di proprietà intellettuale, deve essere bilanciata con quella di altri diritti fondamentali.
Anche alcuni Tribunali nazionali, in sede di riesame, hanno annullato provvedimenti di oscuramento di siti internet adottati in sede penale (si vedano i recentissimi provvedimenti dei Tribunali di Padova e di Belluno).
L’AIIP (associazione partecipata da nomi quali Aruba, Intercom, Messagenet, NGI, Tiscali e molte altre) ricorda inoltre all’AGCOM tre punti fondamentali:
- il filtraggio sull’accesso, anche ai massimi livelli di sofisticazione tecnologica, funziona solo se l’utente finale non intende aggirarlo, così come accade nel caso della pedopornografia;
- la rimozione di contenuti considerati illeciti deve essere mirata allo specifico contenuto e non estesa all’oscuramento dell’intero sito, poiché violerebbe il diritto all’informazione e alla privacy dei cittadini;
- la rimozione selettiva lato accesso implica una analisi dell’intero traffico Internet in contrasto con il principio di esclusione di responsabilità dei fornitori che non praticano memorizzazione transitoria delle informazioni trasmesse.
I provider chiedono pertanto ancora una volta di svincolarsi dal ruolo che le autorità vorrebbero imporre al settore, così da poter evitare di tenere al laccio la Rete con azioni più o meno chirurgiche di oscuramento.