Nel decreto sviluppo appena presentato a Palazzo Chigi sono previsti interventi di ammodernamento che riguardano quasi tutti gli aspetti del nostro digital divide: dalle pubbliche amministrazioni alla semplificazione, dalla scuola alla sanità fino ai trasporti e la banda larga. Ma c’è un argomento che qui interessa più di altri, lasciato come dulcis in fundo dagli estensori del documento: la parte dedicata alle startup.
Sulle startup la scommessa è del super ministro Corrado Passera, che ha voluto il progetto Restart Italia! per definire il concetto di startup innovativa e immaginare soluzioni per stimolarne nascita e crescita sul suolo italiano. Uno dei meno adatti, fino ad oggi, nell’ambito europeo. Il suo intervento in conferenza stampa ha esordito con tono ottimistico, affermando che un Paese cresce «se ha imprese così». Il decreto prevede uno stanziamento di 200 milioni di euro subito e, quando entrerà a regime, lo Stato impegnerà 110 milioni di euro ogni anno per incentivare questo tipo di società.
Nel capitolo intitolato «Misure urgenti per l’innovazione e la crescita: agenda digitale e startup», subito dopo il paragrafo sulle comunità intelligenti, il decreto introduce per la prima volta nel panorama legislativo italiano un quadro di riferimento organico per favorire la nascita e la crescita di nuove imprese innovative. L’intero corpus può essere suddiviso in quattro grandi argomenti: criteri di definizione; agevolazioni; rapporti di lavoro; credito.
Definizione e asset
Sui criteri di defizione e i requisiti, il passaggio dal lavoro della task force di Passera al decreto è totale. Secondo questo decreto, nell’ordinamento italiano verranno introdotte le startup che rispetteranno uno o più dei seguenti criteri di asset:
- Maggioranza del capitale sociale e dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria detenuto da persone fisiche;
- La società deve essere costituita e operare da non più di quattro anni;
- Sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- Valore totale, a partire dal secondo anno di attività, non superiore ai 5 milioni di euro;
- Nessuna distribuzione di utili;
- Oggetto sociale esclusivo: lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- Deve essere stata costituita ex novo, non per effetto di una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda.
Inoltre, la startup deve soddisfare almeno una di queste altre caratteristiche: deve dedicare allo sviluppo almeno il 30% del maggiore tra il costo e il valore della produzione, oppure impiegare personale altamente qualificato per almeno un terzo della propria forza lavoro, o essere titolare o licenziataria di una privativa industriale connessa alla propria attività.
Il decreto istituisce inoltre un incubatore certificato (novità interessante, soprattutto per il marketing territoriale e i progetti pubblico/privato di sostegno alle nuove imprese), qualificandolo come una società di capitali di diritto italiano, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative. Per non rischiare di spendere denaro pubblico per aziende già affermate, ci sarà anche un Registro delle Imprese con l’iscrizione obbligatoria, «così da garantirne la massima pubblicità e trasparenza».
Agevolazioni, deduzioni e fisco
Per consentire una gestione più flessibile e più funzionale alle esigenze di governance tipiche di questa società, soprattutto se costituite in forma di S.R.L., vengono semplificate le procedure di fallimento. Tenendo conto dell’elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello d’innovazione, lo Stato vuole sottrarre le startup dalle norme vigenti, cercando di evitare l’assoggettamento dell’imprenditore, e garantendo la sola soddisfazione degli eventuali creditori.
Sono introdotte delle norme che riducono gli oneri iniziali: ad esempio le startup saranno esonerate dai diritti di bollo e di segreteria e anche dal pagamento alla Camera di Commercio. Le startpup godranno di una più flessibile gestione degli obblighi di ricapitalizzazione e potranno sfruttare le stock options e il work for equity, cioè offrire al pubblico quote di partecipazione, oppure pagare le prestazioni di opere e servizi con quote della società.
Queste novità, peraltro, non concorreranno alla formazione della base imponibile, sia a fini fiscali che contributivi. Quindi l’assegnazione di azioni, quote o titoli similari ad amministratori, dipendenti, collaboratori e fornitori sarà defiscalizzata. È stato stabilito inoltre che per gli anni 2013, 2014 e 2015 sarà consentito alle persone fisiche e giuridiche rispettivamente di detrarre o dedurre dal proprio reddito imponibile una parte delle somme investite in imprese startup innovative, sia direttamente che attraverso fondi specializzati.
Rapporti di lavoro
Le startup usufruiranno anche di apposite disposizioni contrattuali per poter instaurare rapporti di lavoro subordinato che abbiano maggiore flessibilità, graduale. Nelle startup sarà possibile stipulare contratti di lavoro a tempo determinato con una durata variabile tra un minimo di 6 mesi e un massimo di 36 mesi, con possibilità di rinnovi senza soluzione di continuità, prorogabili ulteriormente una sola volta fino al termine di applicazione della normativa specifica per le startup (ossia, 48 mesi). Una volta decorsi i termini previsti, il rapporto di lavoro diventa a tempo indeterminato ed è escluso espressamente che la collaborazione possa continuare in altre fattispecie di lavoro subordinato o in modo “fittiziamente” autonomo (vedi il problema delle false partite iva).
Capitalizzazione, credito
Il DL introduce anche un’apposita disciplina – anche in questo caso una novità assoluta – per la raccolta di capitale di rischio da parte delle imprese innovative attraverso portali online, avviando una raccolta fondi crowdfunding (vigilanza affidata alla Consob). Per quanto riguarda l’accesso al credito, le startup potranno usufruire gratis e in modo semplificato del Fondo centrale di garanzia per le piccole e medie imprese, anche mediante la previsione di condizioni di favore in termini di copertura e di importo massimo garantito.