Pisicchio, l'altra "ammazza-Internet"

Una nuova proposta di legge per regolamentare la stampa estende ai "siti internet aventi natura editoriale" l'applicazione della norma.
Pisicchio, l'altra
Una nuova proposta di legge per regolamentare la stampa estende ai "siti internet aventi natura editoriale" l'applicazione della norma.

Il diavolo si nasconde nei dettagli e nel fatto che errare è umano, mentre la perseveranza manifesta invece qualcosa di ben più infernale. Ed è così che dietro la proposta di legge firmata dall’on. Pino Pisicchio (Gruppo Misto) sembra celarsi qualcosa di ben più importante di quanto non dica semplicemente la proposta in sé: un clima preciso, il sentore di una intenzione malcelata, un vento contrario che da settimane si fa sentire attorno al Web italiano e che a colpi ripetuti tenta di affondare il colpo. Dopo che Enrico Costa ha già smorzato i toni attorno alla propria proposta (dichiarandosi disponibile ad affondare a priori il famigerato “comma 29”), ecco tornare in auge una nuova “ammazza-Internet”:

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle leggi 8 febbraio 1948, n. 47, e 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante, nonché di istituzione del Giurì per la correttezza dell’informazione

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La proposta si rivela potenzialmente pericolosa in virtù di quel che esprime in modo eccessivamente blando, senza definizioni esatte e lasciando pertanto all’interpretazione caso per caso l’esecuzione di una norma destinata giocoforza ad essere rivista durante il proprio iter parlamentare. Recita il testo: «La presente proposta di legge mira ad offrire una disciplina innovativa relativamente alla posizione del giornalista nell’ipotesi di reati con il mezzo della stampa». Ma tutto ciò attraverso due leve specifiche: da una parte la meritevole rimozione di sanzioni penali, dall’altra l’istituzione di un Giurì che possa accelerare i procedimenti di rettifica e di sanzione. Ma un passaggio ha raccolto l’attenzione dell’avv. Guido Scorza, dal quale giunge la relativa segnalazione:

L’articolo 1 della presente proposta di legge interviene sulla legge sulla stampa, la legge 8 febbraio 1948, n. 47, specificando che essa si applica anche ai siti internet aventi natura editoriale, ampliando l’ambito applicativo dell’istituto della rettifica, prevedendolo anche per la stampa non periodica, come, per esempio, i libri, riformulando il reato di diffamazione con il mezzo della stampa per fatto determinato e disciplinando il risarcimento del danno.

Già in passato tentativi similari si sono scontrati contro una definizione che poco definisce e molto complica la questione: quali sarebbero i “siti internet aventi natura editoriale”? Si torna all’istituzione del ROC, si semplifica il tutto con la ricerca di una finalità di lucro o come si stabilisce la “natura editoriale” per tracciare chi debba sottostare alla normativa e chi possa agire al di fuori?

Che si possa parlare di dolo o meno, la proposta introduce un elemento di confusione che più volte in passato è già stato bocciato per la sua pericolosità. Chiosa Scorza: «Che ci sia ignoranza, malafede o confusione dietro a quest’ultimo tentativo di imbavagliare l’informazione sul web italiano, occorre fermarlo prima che sia troppo tardi».

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