Un provvedimento inibitorio nei confronti di un Internet Service Provider è possibile, entro certi limiti, quando bisogna fermare una violazione di copyright. La conclusione dell’avvocato generale della Corte di Giustizia Europea Pedro Cruz Villalón per un caso sollevato dalla Corte suprema austriaca sta facendo urlare alla vittoria della logica di cui è permeato, ad esempio, il regolamento AgCom italiano in via di approvazione. Una sberla per i difensori della Rete? Nient’affatto: questo parere potrebbe dare invece una grossa mano.
La conclusione dell’avvocato generale, che non vincola la Corte di giustizia né può essere direttamente influente sulle diverse legislazioni nazionali, è comunque molto importante perché indirizza la posizione continentale sull’argomento. Secondo quanto espresso dall’avvocato (PDF), un ISP può essere obbligato a bloccare i suoi clienti chiudendo un sito che viola il diritto d’autore. Ma può farlo solo secondo alcuni criteri che fanno dire al giurista Fulvio Sarzana che si tratta di un parere tutt’altro che negativo:
Prima di tutto è importante sottolineare che si sta parlando di un ordine della magistratura, che provvede alla disabilitazione dell’accesso invece dell’hosting solo quando non è possibile agire nei confronti del sito colpevole. Via giudiziale e priorità dell’hosting sono già due indicazioni ben lontane dall’essere contemplate nel regolamento dell’Autorità garante delle Comunicazioni.
Prima di scrivere sciocchezze, consiglio la lettura della decisione http://t.co/LzU4xWflnb … #copyright #filters #ecj #agcom
— Fulvio Sarzana (@fulviosarzana) November 26, 2013
Proporzionalità, ripartizioni degli oneri: tutto quanto serve e in Italia non c’è
Nei 110 punti del documento l’avvocato generale ribadisce un concetto molto caro a sitononraggiungibile e a tutta l’area di contrasto alla policy italiana sulla violazione del diritto: la normativa europea impedisce di bloccare in modo indiscriminato un provider «senza prescrizione di misure concrete». Queste misure fanno la differenza tra la cornice europea e la via italiana dell’Agcom. Secondo Sarzana, infatti, questo parere dovrebbe addirittura convincere l’autorità a introdurre questi concetti nel regolamento, per aggiornarlo, e ri-notificarlo alla Commissione:
L’avvocato generale della CURIA stabilisce due principi fondamentali: non può considerarsi proporzionato un ordine dato al provider senza che si sia stabilita la proporzionalità della misura considerando le specifiche tecniche dell’intervento. Non solo: si chiarisce come sia doverosa una ripartizione degli oneri economici derivanti dal blocco. Questo significa che il regolamento Agcom difetta dei requisiti di concretezza tali da poter garantire il rispetto della normativa europea alla luce di questo parere. L’AgCom non ha mai fatto una valutazione di impatto, non ha mai considerato tecnicamente i costi.
Necessario un intervento legislativo su #agcom e web http://t.co/8CBzC60sqj @AGCOMunica
— Fulvio Sarzana (@fulviosarzana) November 26, 2013
In sintesi, secondo la Corte di Giustizia una misura di blocco relativa ad uno specifico sito internet imposta nei confronti di un provider non è in linea di principio sbagliata, ma deve rispondere a questi criteri:
- Si deve prima procedere per via giudiziale sull’hosting e solo in un secondo momento sull’ISP.
- L’ISP viene considerato un intermediario al contenuto, ma le leggi europee di tutela del commercio raccomandano di non danneggiare il provider anche nei contenuti legali e negli utenti che nulla hanno a che vedere con la violazione del copyright.
- I costi dell’operazione di disabilitazione dell’accesso non possono essere lasciati al provider, ma devono essere ripartiti cogli attuatori e i detentori.
Domanda: il regolamento AgCom rispetta questi criteri? La risposta spetta ad Angelo Cardani.