La Commissione Europea ha espresso dubbi sulla validità del regolamento Agcom pochi giorni prima della sua approvazione, ma è arrivata tardi. La notizia è clamorosa e dà un significato diverso al voto del 12 dicembre col quale l’autorità garante ha approvato il testo che le concede un potere inedito nella chiusura dei siti per violazione del copyright.
Il nuovo testo dell’Agcom che potrebbe cambiare completamente (quando sarà vigente, dal 31 marzo 2014) le norme sul copyright in Italia, era stato spedito a Bruxelles per la notifica di prammatica. Quello che si è venuto a sapere è che nella lettera di sei cartelle a firma Maros Sefkovic, Commissario alle relazioni istituzionali, arrivata in via diplomatica il 2 dicembre (e in effetti mai prima d’ora letta da nessuno), c’erano forti perplessità e critiche a punti del regolamento rimasti poi invariati.
Le osservazioni della Commissione Ue su Regolamento AGCOM in esclusiva http://t.co/0tifhPjOWA #ddaonline #agcom #copyright #dirittoautore
— Fulvio Sarzana (@fulviosarzana) December 18, 2013
Definizioni e procedure che non piacciono a Bruxelles
Nel complesso documento dell’Agcom si erano notate alcune discrepanze rispetto al testo di luglio, alcune positive e altre abbastanza fumose. La rivelazione di alcuni passi di questa lettera, grazie all’impegno di Fulvio Sarzana, mostra che l’Agcom non ha avuto il tempo di considerare tutte le critiche giunte da Bruxelles, ma soltanto alcune. È sparita, infatti, tutta la parte procedurale in merito alla segnalazione della violazione (semplificata: il contatto è detentore-Agcom-sito), mentre è rimasta quella sulla procedura abbreviata, che nella lettera apre un interrogativo: in che modo intendono le autorità italiane garantire la protezione dei diritti fondamentali?
Ma a lasciare interdetti sono le definizioni, pressoché inventate, che non trovano corrispondenza nel quadro europeo. A partire da quel “gestore di pagina Internet”, che al punto 8 della lettera così viene commentato:
In merito alla definizione di gestore di pagina internet all’articolo 1, lettera h, del progetto di notifica la Commissione ritiene che l’attuale formulazione possa dare origine ad incertezza giuridica. Non è chiaro perché le autorità italiane propongono di introdurre l’ulteriore concetto di gestore di pagina internet, il quale non è usato né dalla direttiva sul commercio elettronico né più in generale dalla rilevante legislazione dell’UE.
Medesimo problema con la definizione di “opera digitale”:
In merito alle opere digitali, come definite all’articolo 1, lettera p del progetto di notifica, si chiede alle autorità italiane di chiarire cosa si intende con la condizione che tali opere siano diffuse su reti di comunicazione elettronica. In particolare non è chiaro se questa definizione riguardi unicamente le opere inviate e ricevute in formato digitale in forma intangibile escludendo le opere digitali in forma tangibile (ad esempio vendita di dvd online)
I ricorsi partiranno da qui
Ovviamente, il già annunciato ricorso presso il TAR che sarà firmato, pare, oltre che dalle associazioni di riferimento alle petizioni storiche contro l’Agcom anche dalle associazioni di consumatori, conterrà anche le suddette osservazioni. Che daranno man forte a chi proverà a congelare il regolamento. Il commento del giurista Sarzana non potrebbe essere più schietto, andando con la memoria a quei giorni di dicembre:
Ma com’è possibile che l’AGCOM ignori i rilievi della Commissione Europea sui diritti fondamentali, e vada avanti comunque nell’approvazione?
Tuttavia, il presidente Cardani ha già fatto sapere, in modo informale, che ritiene che l’autorità abbia considerato tutti i rilievi della lettera e che non ci saranno altri stop, pur ammettendo che il nuovo testo verrà ri-notificato alla Commissione. Fatto non di poco conto, considerando il lavoro europeo sul copyright e le diverse sentenze, come quella della Corte di Giustizia, che meriterebbero un approfondimento rispetto al testo italiano.