«Dall’esame complessivo delle disposizioni riportate emerge che nessuna di esse prevede che vi sia in capo al provider, sia esso anche un hosting provider, un obbligo generale di sorveglianza dei dati immessi da terzi sul sito da lui gestito. Né sussiste in capo al provider alcun obbligo sanzionato penalmente di informare il soggetto che ha immesso i dati dell’esistenza e della necessità di fare applicazione della normativa relativa al trattamento dei dati stessi»: in questo passaggio v’è il cuore di una sentenza che non solo salva Google da gravi accuse, ma che pone un nuovo orizzonte al cospetto del Web italiano. Il passaggio è stato pubblicato al punto 7 della sentenza 3672 della terza sezione penale della Corte Suprema di Cassazione: il caso è quello, tristemente noto, delle accuse dell’associazione Vividown contro Google.
Vividown vs Google: i fatti
Un ragazzo affetto da autismo è stato ripreso presso i locali della scuola che frequentava mentre alcuni compagni di classe lo prendevano in giro: il filmato venne stato pubblicato su Google Video (antesignano di quel che è oggi YouTube) e visto da alcune centinaia di utenti, presumibilmente perlopiù amici o conoscenti dei diretti interessati. Nei giorni 5 e 6 novembre 2006 alcuni utenti avevano segnalato a Google l’inopportunità del video, chiedendone la rimozione. La richiesta è arrivata anche da parte della Polizia Postale in data 7 novembre 2006 e nello stesso giorno il filmato venne rimosso dalla pubblica visione.
La vicenda è quindi arrivata in tribunale: l’associazione Vividown ha voluto prendere le difese del ragazzo, schierandosi contro Google e chiedendo una maggior responsabilizzazione per chi si fa carico di ospitare contenuti di questo tenore, peraltro guadagnandoci su grazie all’advertising presente sulla pagina. Tali argomentazioni hanno fatto presa sulla Corte, portando in primo grado nel 2010 alla condanna dei responsabili di Google coinvolti nel caso (6 mesi di reclusione con pena sospesa).
Il percorso legale ha però avuto una svolta in appello nel dicembre 2012: «il fatto non sussiste», sentenza rivoltata e assoluzione piena per Google. Non mancò in questo caso un pensiero da Google Italia a chi in tutto ciò ha dovuto subire le conseguenze peggiori, ossia la famiglia del ragazzo vittima del bullismo testimoniato nel filmato:
Siamo molto felici che la decisione di primo grado non sia stata confermata e che la Corte d’Appello abbia riconosciuto l’innocenza dei nostri colleghi. Anche in questo frangente, il nostro pensiero va al ragazzo e alla sua famiglia, che in questi anni hanno dovuto sopportare momenti difficili
Infine l’ultima puntata: la Corte di Cassazione conferma la sentenza di appello in quanto «non può essere ravvisata la possibilità effettiva e concreta di esercitare un pieno ed efficace controllo sulla massa dei video caricati da terzi, visto l’enorme afflusso di dati». La linea della difesa viene quindi sposata e confermata appieno, il che assume significato anche al di là del caso particolare: il ruolo degli hosting provider torna ad assumere il profilo legale richiesto a livello europeo, definendone responsabilità precise soltanto in seno a situazioni note e al di là di qualsivoglia obbligo di monitoraggio dei contenuti.
La sentenza
Se l’accusa Vividown era meritevole per i fini preposti, ossia la tutela di un ragazzo autistico vessato da alcuni compagni di scuola e filmato in un triste video apparso su Google Video, la denuncia nei confronti di Google ha aperto però un fronte di grave pericolosità poiché mette in campo una eccessiva tutela, tale da sconfinare pesantemente nella libertà di espressione e nella sovra-responsabilizzazione del provider del servizio. Ai tempi della prima condanna, Google volle esprimere grave sconcerto:
Ci troviamo di fronte ad un attacco ai principi fondamentali di libertà sui quali è stato costruito Internet. La Legge Europea è stata definita appositamente per mettere gli hosting providers al riparo dalla responsabilità, a condizione che rimuovano i contenuti illeciti non appena informati della loro esistenza. La motivazione, che condividiamo, è che questo meccanismo di “segnalazione e rimozione” avrebbe contribuito a far fiorire la creatività e la libertà di espressione in rete proteggendo al contempo la privacy di ognuno. Se questo principio viene meno e siti come Blogger o YouTube sono ritenuti responsabili di un attento controllo di ogni singolo contenuto caricato sulle loro piattaforme – ogni singolo testo, foto, file o video – il Web come lo conosciamo cesserà di esistere, e molti dei benefici economici, sociali, politici e tecnologici ad esso connessi potrebbero sparire
Tali parole diventano oltremodo attuali alla luce del dispositivo di sentenza pubblicato, ultima puntata di una vicenda che ha dapprima condannato David Drummond (ex presidente del CDA e legale di Google Italia), George Reyes (ex membro del CDA Google Italy) e Peter Fleischer (responsabile policy sulla privacy di Google per l’Europa), per poi assolverli con formula piena. L’assoluzione giunge al termine di una analisi più approfondita della normativa, dell’interpretazione delle responsabilità e dell’analisi della definizione di “hosting provider”.
Il giudice, al termine di una analisi approfondita e meritevole (poiché seziona le singole componenti del caso creando un precedente che la giurisprudenza non potrà d’ora innanzi ignorare), discerne ruoli e responsabilità slegando Google dal ruolo ultimo di “titolare del trattamento”: solo chi carica un video è responsabile dello stesso, o almeno ciò vale fin quando il provider non viene informato di eventuali illeciti e diviene pertanto titolare del trattamento e responsabile primo delle successive azioni. L’hosting provider («servizio consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio»), «non ha alcun controllo sui dati memorizzati, né contribuisce in alcun modo alla loro scelta, alla loro ricerca o alla formazione del file che li contiene, essendo tali dati interamente ascrivibili all’utente destinatario del servizio che li carica sulla piattaforma messa a sua disposizione». La definizione di “mero strumento” fotografa dunque appieno il ruolo di Google Video allora e di YouTube e similari oggi: semplici piattaforme nelle mani di chi si rende invece responsabile di quel che vi carica.
Il legislatore ha inteso far coincidere il potere decisionale sul trattamento con la capacità di concretamente incidere su tali dati, che non può prescindere dalla conoscenza dei dati stessi. In altri termini, finché il dato illecito è sconosciuto al service privoder, questo non può essere considerato quale titolare del trattamento
Al punto 7.3 della sentenza v’è la concretizzazione di quanto dedotto in precedenza da un punto di vista meramente teorico: «l’interpretazione […] risulta ulteriormente confermata dal tenore letterale del successivo art.17 [ndr del codice sul commercio elettronico, richiamato in sentenza “in via interpretativa”] che esclude la configurabilità di un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate e di un obbligo generale di ricercare attivamente eventuali illeciti». In questo elemento è identificato «il punto di equilibrio fra la libertà del provider e la tutela dei soggetti eventualmente danneggiati nella fissazione di obblighi di informazione alle autorità, a carico dello stesso provider, relativamente a presunte attività o informazioni illecite dei quali sia venuto a conoscenza, anche al fine di consentire l’individuazione dei responsabili».
La sentenza risulta depositata agli atti in data 3 febbraio 2014. Ed è una sentenza che scrive una pagina importante, nel bene e nel male: con un lieto fine, al termine di una triste vicenda.