144.954 richieste provenienti da tutta Europa per la rimozione di link, accolte solo nel 41,8% dei casi. Sono questi i numeri ufficiali diffusi a inizio ottobre da Google per quanto riguarda il cosiddetto diritto all’oblio. Cifre che sono la conseguenza diretta di quanto stabilito in primavera dalla Corte di Giustizia Europea, con una sentenza che a mesi di distanza ancora fa discutere e divide. Oggi si parla delle possibili conseguenze che il provvedimento potrebbe avere anche al di fuori del vecchio continente.
Un tribunale francese ha infatti stabilito che la divisione locale di bigG è chiamata a corrispondere una sanzione pari a 1.000 euro per ogni giorno in cui i link rimossi dalla versione “.fr” del motore di ricerca restano indicizzati in quella globale “.com”. Una cifra che di certo non mette in difficoltà il gruppo di Mountain View dal punto di vista economico, ma che di fatto estende la portata della questione al di là dei confini europei.
La divisione francese di Google è stata sanzionata con una multa giornaliera di 1.000 euro finché i link ad articoli diffamatori non saranno rimossi dal network network globale dell’azienda.
La sentenza del Paris Tribunal de Grande Instance si basa ovviamente su quanto stabilito nei mesi scorsi dalla Corte di Giustizia Europea sul tema del diritto all’oblio. Per la prima volta, però, un singolo ramo dell’azienda viene ritenuto responsabile per il comportamento della società principale, in questo caso Google. Il motore di ricerca, attraverso le pagine del Guardian, ha dichiarato l’intenzione di esaminare varie opzioni su come agire, a partire dalla consultazione del comitato di esperti istituito in luglio.
Stiamo analizzando la sentenza e considerando le nostre opzioni. Da un punto di vista più ampio, il diritto all’oblio fa emergere alcune difficoltà per le quali siamo alla ricerca di una consulenza (sia dalle autorità che si occupano della protezione dei dati che dal nostro consiglio consultivo) sui principi che dovremmo applicare nel prendere decisioni tanto complesse.