Il mese scorso Google ha espresso l’intenzione di migliorare la gestione dei link cancellati dalle SERP, come previsto dal diritto all’oblio. Una modifica della pratica fortemente voluta dagli enti europei impegnati nella tutela della privacy. Il nocciolo della questione riguarda l’estensione della misura al di fuori dei confini nazionali: in altre parole, a bigG è stato richiesto di rendere la misura attiva a livello globale e non solo nel paese del richiedente.
Arriva oggi un chiarimento in merito da parte del gruppo di Mountain View. La strada tracciata ha i connotati di un compromesso: l’eliminazione dei risultati non diventa globale, ma si attua su tutti i domini del gruppo, a patto che chi naviga lo stia facendo dal paese in cui è stata effettuata la richiesta. In altre parole, la provenienza della query diviene un criterio determinate per stabilire se un determinato link per cui è stata chiesta (e ottenuta) la rimozione debba comparire o meno in seguito ad una ricerca. Per capire meglio la dinamica è possibile ricorrere ad un esempio esplicativo.
Ad esempio, supponiamo di cancellare un URL dai risultati di una ricerca su John Smith nel Regno Unito. Gli utenti del Regno Unito non vedranno l’URL tra i risultati per le query che contengono “john smith”, effettuando la ricerca su ogni dominio Google Search, compreso google.com. Gli utenti che navigano dal di fuori del Regno Unito potrebbero invece vedere l’URL nei risultati quando cercano “john smith” su ogni dominio Google Search non europeo.
L’impressione è quella che si tratti di un passo in avanti nella direzione auspicata dagli enti e dalle organizzazione europee, ma che non mancheranno nuove repliche. Google, dal canto suo, dichiara di aver studiato questa nuova modalità di applicazione del diritto all’oblio per andare incontro a tutte le parti in causa: sia i diretti interessati alla deindicizzazione dei link che gli utenti che desiderano continuare a disporre dell’accesso alle informazioni.
Crediamo che questo livello aggiuntivo di cancellazione ci permetta di fornire la protezione aggiuntiva che gli enti europei hanno richiesto e al tempo stesso di mantenere il diritto delle persone negli altri paesi di continuare ad accedere alle informazioni legalmente pubbliche.