Green pass, il Garante fa chiarezza su identificazione titolari

Se funzionale agli adempimenti previsti dal dPCM e condotta nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali è legale.
Green pass, il Garante fa chiarezza su identificazione titolari
Se funzionale agli adempimenti previsti dal dPCM e condotta nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali è legale.

Il Garante della Privacy ha ricevuto diversi quesiti da parte di soggetti a vario titolo destinatari dei nuovi obblighi introdotti dal decreto-legge n.105 del 2021, in relazione all’uso delle certificazioni verdi nelle cosiddette “zone bianche”. Visto che le questioni sollevate sono di indubbio interesse generale, coinvolgendo il rapporto – oggi più che mai complesso e denso di implicazioni socio-economiche oltre che giuridiche – tra le esigenze di sanità pubblica sottese al contrasto della pandemia e i vari diritti fondamentali incisi dalle misure di prevenzione dei contagi, tra i quali appunto il diritto alla protezione dei dati personali, l’autodeterminazione in ordine alle scelte vaccinali, le libertà di circolazione e di iniziativa economica, l’Autorità ha deciso di fare ulteriore chiarezza sulla questione identificazione dei possessori del Green pass e raccolta dati.

Verifica e identificazione del possessore del Green pass, quando è legale e quando no

Il nuovo decreto, oltre a introdurre la previsione di uno specifico certificato per i soggetti esclusi dalla campagna vaccinale, amplia con l’art. 9-bis l’ambito oggettivo di applicazione delle certificazioni verdi disciplinate, in via generale, dall’art. 9 del d.l. n.52, estendendole anche, in zona bianca, ai luoghi e alle attività ivi specificamente indicate. Il Garante non vuole esprimersi sulla ragionevolezza o meno dell’estensione dell’ambito applicativo delle certificazioni verdi e sulla proporzionalità del corrispondente trattamento, ma si limita a rilevare come esso sia legittimo nella misura in cui si limiti ai soli dati effettivamente indispensabili alla verifica della sussistenza del requisito soggettivo in esame (titolarità della certificazione da vaccino, tampone o guarigione).

In tale complessiva cornice – già oggetto di analisi da parte del Garante, tanto in sede di audizione parlamento sul disegno di legge, quanto di parere sul relativo dPCM attuativo – si inscrive il d.l. n.105, che sotto questo limitato profilo non muta gli aspetti essenziali, anche sotto il profilo procedurale, del trattamento.

In particolare, come espressamente chiarisce l’art. 9-bis, c.4, secondo periodo, del d.l. n.52, introdotto dall’art.3 del d.l. n.105, anche nelle nuove ipotesi di ostensione della certificazione verde, introdotte da quest’ultimo provvedimento, si applica la disciplina procedurale prevista dal dPCM 17 giugno 2021, attuativo dell’art. 9, c. 10, del d.l. n. 52, ai fini delle modalità di esecuzione della verifica delle certificazioni stesse. Tale disciplina procedurale comprende, del resto, oltre la regolamentazione degli specifici canali digitali funzionali alla lettura della certificazione verde (in particolare mediante l’unica app consentita, ovvero quella sviluppata dal Ministero della salute VerificaC 19), anche il potere di verifica dell’identità del titolare della stessa, con le modalità e alle condizioni di cui all’art. 13, c. 4, del citato dPCM, da leggersi anche alla luce della recente circolare del Ministero dell’interno del 10 agosto u.s..

Il trattamento dei dati personali funzionale a tali adempimenti, se condotto conformemente alla disciplina su richiamata e nel rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali (e in primo luogo del principio di minimizzazione) non può, pertanto, comportare l’integrazione degli estremi di alcun illecito, né tantomeno l’irrogazione delle sanzioni paventate nelle note ricevute dal Garante.

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