«Il Giudice dott. Gabriella Muscolo della sez. 9 del tribunale di Roma ha ritenuto valida la costituzione in giudizio dell’Adiconsum nel procedimento Peppermint vs Wind, sulla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 156 bis della Legge sul diritto d’autore»: la comunicazione ufficiale giunge dall’Adiconsum, associazione schieratasi fin dal primo minuto in difesa degli utenti attaccati dalla Peppermint con le famigerate lettere in cui si proponeva una soluzione conciliante relativa a dimostrabili violazioni delle norme sul diritto d’autore.
Continua il comunicato: «l’avvocato Cristiano Iurilli, in qualità di responsabile giuridico dell’Adiconsum, ha insistito sulla questione di illegittimità costituzionale dell’art. 156 bis della Legge sul diritto d’autore, contestando l’efficacia e la legittimità della transazione-rinuncia agli atti depositata in giudizio da Peppermint e Wind, in quanto non solo produttrice di effetti lesivi per il diritto alla privacy, ma anche perchè conclusasi senza che l’odierno procedimento fosse stato notificato al garante della privacy».
L’Adiconsum ha posto due obiezioni specifiche:
- «la pregiudiziale comunitaria, pendendo già una causa simile presso la Corte di giustizia europea»;
- «la rinuncia agli atti del giudizio tra Wind e Peppermint, attraverso un atto di transazione privato, può essere in violazione dei diritti della privacy»;
«Adiconsum, il Garante della Privacy e il Codacons hanno quindi chiesto al giudice che se pur volesse ritenere valida la transazione tra Wind e Peppermint, questo giudizio deve proseguire per avere una pronuncia sulla pregiudiziale comunitaria e l’illeggittimità costituzionale»: tale elemento è tra i più importanti in quanto è dai provider che la Peppermint ha ottenuto i dati per risalire agli utenti poi raggiunti dalla missiva. Il tutto è ora rinviato al 18 Luglio quando la vicenda riprenderà con il capitolo relativo a Tiscali.