La multa non toccherà se non di striscio le casse di un gruppo con un fatturato che va ben oltre i pochi euro comminati dall’antitrust, ma la decisione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato afferma quantomeno un principio importante: «Il presente provvedimento concerne la mancata previsione da parte del professionista di adeguati sistemi di informazione e di controllo a favore dei consumatori».
Quello che l’AGCM contesta a Telecom Italia è la disciplina adottata in relazione all’offerta “Tutto Compreso 30” «nella quale è prevista una tariffa di importo contenuto per la navigazione wap a mezzo cellulare, effettuata entro specifiche soglie di traffico dati in un arco temporale determinato, oltre il quale, però, le tariffe applicate risultano estremamente onerose». L’Autorità spiega di aver proceduto alle dovute verifiche in conseguenza della moltitudine di segnalazioni raccolte e relative ad »importi estremamente elevati generati in maniera non consapevole nell’utilizzo dei servizi wap».
La contestazione della disciplina Telecom è articolata ed organizzata in una serie di pronunciamenti di condanna per:
- l’impossibilità per i consumatori, di controllare in tempo reale l’eventuale superamento della soglia e le conseguenze economiche di particolare entità derivanti della navigazione wap over bundle;
- l’assenza indicazioni in merito ai costi del traffico effettuato over bundle;
- la mancata predisposizione di sistemi di allerta per i clienti circa l’esaurimento del bundle o il suo approssimarsi;
l’assenza di adeguate procedure di verifica sulle fatture particolarmente elevate addebitate ai clienti, attraverso una più attenta analisi dei dati riguardanti il traffico normale; - in alcuni casi, la minaccia di esecuzione coattiva nell’eventualità di un mancato versamento delle somme contestate;
- la mancata predisposizione, a beneficio dei consumatori, di accorgimenti tali da consentire loro di monitorare l’eventuale superamento della soglia prestabilita e di verificare in maniera analitica il traffico dati extrasoglia in tempo reale
La sentenza finale mette all’indice la mancanza iniziale di adeguati strumenti di controllo delle soglie d’utilizzo del traffico e parla esplicitamente di «pratica commerciale scorretta». La sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in 115 mila euro, la firma è del Presidente Antonio Catricalà.