L’AGCM ha messo la parola fine all’applicazione dei supplementi per i pagamenti effettuati attraverso le carte di credito. Trattasi di un’importante vittoria per i consumatori perché l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha deciso di porre un divieto alla prassi di alcuni esercenti di far pagare un extra per i pagamenti effettuati mediante carte di credito e di debito (Bancomat). Nel suo comunicato, l’Autorità mette in evidenza di aver ricevuto molte segnalazioni sull’applicazione di piccoli extra da parte di esercenti anche di piccole dimensioni, per il pagamento di alcuni beni e servizi come biglietti e abbonamenti del trasporto pubblico, servizi di lavanderia, bevande e alimenti.
Le segnalazioni maggiori, in particolare, sarebbero arrivate sull’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo (spesso pari a 1 euro) in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici. L’AGCM ha quindi ribadito di aver più volte affermato il principio che l’applicazione di extra per l’utilizzo di uno specifico strumento di pagamento viola l’art. 62 del Codice del Consumo che stabilisce che i venditori di beni e servizi ai consumatori finali “non possono imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, spese per l’uso di detti strumenti“.
Una posizione ribadita anche nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218. Alla luce di queste norme, i venditori non possono applicare in alcun modo supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che utilizzino, per effettuare i propri pagamenti, strumenti quali ad esempio carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta.
Non è la prima volta che l’Autorità interviene su questo tema. L’AGCM, infatti, aveva già sanzionato l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, qualificandola come violazione dei diritti dei consumatori di cui all’art. 62 del Codice del Consumo.
Gli interventi hanno riguardato i settori del trasporto aereo, la vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale, la vendita online di servizi di viaggio e i servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.
Con l’odierno pronunciamento dell’AGCM, tale divieto si estende anche a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione. L’Autorità, dunque, invita tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.
In caso di violazione, l’AGCM potrà intervenire sanzionando il trasgressore.