AGCOM non vede di buon occhio la scelta di alcuni dei principali operatori di telefonia mobile italiani di ridurre da un mese a 28 giorni la cadenza con la quale gli abbonamenti e le opzioni tariffarie sono addebitate agli utenti. Una prassi che di fatto maschera un aumento dei costi in quanto gli utenti vanno adesso a pagare un abbonamento o un’opzione tariffaria 13 volte all’anno e non più 12 volte. Per AGCOM trattasi di un aumento dei costi di circa 7%.
Nello specifico, le nuove sottoscrizioni ad offerte ricaricabili dell’operatore Wind (dallo scorso mese di marzo) e Vodafone (da giugno) presentano il rinnovo automatico ogni 28 giorni e non più mensilmente come in precedenza. L’operatore TIM, invece, a partire dal prossimo 2 agosto, ha da un lato previsto il rinnovo ogni 28 giorni per le nuove sottoscrizioni, dall’altro ha comunicato all’Autorità l’intenzione di estendere la modalità a numerosi piani tariffari dell’offerta ricaricabile già sottoscritti, con effetto anche sui propri clienti. Relativamente alle nuove sottoscrizioni, l’Autorità, pur riconoscendo la libertà commerciale degli operatori, ha ritenuto opportuno segnalare all’Autorità Antitrust, per gli accertamenti di competenza, gli effetti sulla concorrenza derivanti dalla concomitanza delle politiche tariffarie delineate, e in particolare gli effetti restrittivi sugli utenti di ricaricabili che in pochi mesi hanno visto drasticamente ridursi la possibilità di reperire sul mercato offerte di rinnovo automatico della tariffazione alternative a quella ogni 28 giorni.
Con particolare riferimento alla rimodulazione tariffaria operata da TIM rispetto ai piani attualmente in vigore, l’Autorità invece ha ritenuto non completa l’informazione agli utenti sull’intenzione di rimodulare le offerte già sottoscritte, informazione necessaria a garantire il diritto di recedere dal contratto, eventualmente passando ad altro operatore, senza penali o costi di disattivazione. Pertanto, con delibera n. 463/15/CONS l’Autorità ha diffidato la Società al rispetto degli articoli 70 e 71 del codice delle comunicazioni e, conseguentemente, a prorogare di sessanta giorni, decorrenti dalla completa informativa agli utenti interessati, il termine per l’esercizio del diritto di recesso senza costi.
L’auspicio dell’Autorità è che, grazie a tale misura, gli utenti possano acquisire maggiore consapevolezza della reale portata della manovra e scegliere con consapevolezza se esercitare il diritto di recedere dal contratto, passando ad operatori alternativi.