Come ampiamente annunciato da coloro che aveva fatto ricorso al Tar, dopo la sentenza sul regolamento Agcom che sospende il giudizio in attesa di rilievi della Corte Costituzionale, Altroconsumo, Assoprovider e Movimento Difesa del Cittadino hanno inviato una diffida all’authority per intimare la sospensione del regolamento in materia di tutela del diritto d’autore.
Il punto di vista delle associazioni e dei provider è noto: l’ordinanza del Tar è una vittoria, parziale, di chi ha sempre osteggiato il regolamento dell’autorità garante. Non essendo stato rigettato e avendo compreso, nel testo, la possibilità teorica che tutto l’impianto del regolamento decada perché basato su una interpretazione errata di leggi precedenti, secondo i ricorrenti scatta un meccanismo precauzionale e l’Agcom non dovrebbe più applicare il regolamento sul copyright fino a nuovo pronunciamento.
Altroconsumo così spiega la decisione di dare mandato per questa diffida:
Se si giudicasse incostituzionale il Regolamento Agcom, l’Autorità potrebbe essere costretta al risarcimento dei danni da lesione di diritti costituzionalmente tutelati di tutti i soggetti colpiti dagli ordini di rimozione e degli operatori costretti in base alla norma e a proprie spese al blocco dei contenuti. Per questi motivi l’Agcom deve sospendere in autotutela l’applicazione del Regolamento.
Il punto di vista di Confindustria cultura invece è opposto: la sentenza salva l’impianto generale del regolamento, o meglio, la legittimità nell’applicarlo da parte dell’autorità non essendo stato rimandato alla Corte. Cosa che non può fare (da articolo 134 della Costituzione) neppure la cordata contro il regolamento, che ha inviato la diffida ad Agcom, alla Fondazione Bordoni e alla sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato della Corte dei Conti. Argomentazioni che sono state fortemente criticate da Fulvio Sarzana, legale dei ricorrenti, il quale ha commentato anche di recente questa posizione specificando come addirittura si può arrivare alla conclusione che il Tar non ha mai affermato che l’Agcom abbia potere di vigilanza sul diritto d’autore né che sia dotata del potere regolamentare.
La questione è legalmente complessa, ma si può semplificare con un paradosso: Agcom può fare le cose che fa a meno che le leggi che gliele consentono non siano leggi che non potevano consentirglielo. A questo punto, dato che le norme su cui si basa il regolamento sono sottoposte al giudizio di costituzionalità, per Sarzana e i suoi ricorrenti l’Agcom può tecnicamente continuare a procedere, ma accettando il rischio – e assumendosene la responsabilità – di incidere in una storia che potrebbe rivelarsi clamorosamente incostituzionale. E anche nell’autorità stessa cominciano a farsi avanti le perplessità: il commissario Antonio Nicita ha pubblicamente espresso il parere che forse la sentenza del Tar sarebbe occasione per fermarsi e ripensare a strumenti e poteri.
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