Buone notizie per tutti i consumatori italiani. AGCOM, dopo 7 anni, ha finalmente messo mano alle tabelle degli indennizzi di cui gli italiani hanno diritto a seguito dei disservizi dei loro operatori di telefonia fissa, mobile, Internet e TV a pagamento. Il nuovo regolamento va studiato con attenzione in quanto gli indennizzi, pur previsti, possono non essere automatici e dovranno essere espressamente richiesti al proprio operatore.
Per esempio, scorrendo la delibera dell’AGCOM, nel caso di ritardo nell’attivazione del servizio rispetto al termine massimo previsto dal contratto, ovvero di ritardo nel trasloco dell’utenza, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo per ciascun servizio non accessorio pari a euro 7,50 per ogni giorno di ritardo. Nel caso di servizi accessori è applicato per ogni giorno di ritardo l’importo di euro 2,50 fino a un massimo di euro 300 per ciascun servizio accessorio; se il ritardo riguarda esclusivamente servizi gratuiti si applica l’importo di euro 1 per ogni giorno di ritardo, fino a un massimo di euro 100 per ciascun servizio.
Nel caso di sospensione o cessazione amministrativa di uno o più servizi avvenuta senza che ve ne fossero i presupposti, ovvero in assenza del previsto preavviso, gli operatori sono tenuti a corrispondere un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 7,50 per ogni giorno di sospensione. In caso di completa interruzione del servizio per motivi tecnici, imputabili all’operatore, sarà dovuto un indennizzo, per ciascun servizio non accessorio, pari a euro 6 per ogni giorno d’interruzione. Nei casi di servizi accessori o di profili tariffari non richiesti, l’indennizzo è applicato in misura pari a euro 2,50 per ogni giorno di attivazione. Nel caso di fornitura non richiesta di apparecchiature terminali o di SIM si applica un indennizzo forfettario di euro 25 per ogni apparecchiatura o SIM.
L’omesso o errato inserimento dei dati relativi all’utenza negli elenchi di cui all’articolo 55 del Codice comporta il diritto dell’utente a ottenere un indennizzo, da parte dell’operatore responsabile del disservizio, pari a euro 200 per ogni anno di disservizio.
La delibera dell’AGCOM evidenzia molti altri casi in cui si prevedono indennizzi, tuttavia l’aspetto più importante da sottolineare è come poterli richiedere. L’utente deve segnalare il disservizio entro tre mesi. L’operatore di riferimento erogherà, così, entro 45 giorni quanto dovuto in automatico per i casi di tardata attivazione e sospensione amministrativa. L’indennizzo sarà erogato in bolletta come sconto, oppure per le utenze prepagate sarà rogato come accredito.
Per i disservizi televisivi non è previsto un indennizzo automatico. Se l’indennizzo presenta un importo superiore a quello della fattura, l’eccedenza, se superiore a 100 euro, sarà corrisposta mediante assegno o bonifico. Per gli indennizzi la cui erogazione non è prevista in maniera automatica, sarà l’utente a doverli richiedere.
Queste nuove regole valgono per i nuovi problemi. Per quelli vecchi fa fede il vecchio regolamento. Se l’operatore prevede indennizzi di importo superiore a quelli decisi dall’AGCOM, sarà, comunque, tenuto ad applicarli.