AGCOM ha deciso di diffidare TIM nel proseguire nell’attivare di default, a partire da aprile, l’opzione TIM Prime a tutti i suoi clienti. Come oramai noto, l’operatore ha iniziato a contattare tutti i suoi clienti avvisandoli dell’intenzione di attivare di default questa opzione che a fronte del pagamento di 0,49 euro a settimana offre alcuni servizi di valore aggiunto come biglietti gratis per il cinema, l’accesso alla rete 4G LTE, accedere ad un’assistenza dedicata e la possibilità di vincere premi ad ogni ricarica effettuata.
Operazione che non è stata affatto gradita dagli utenti e soprattutto dalle associazione dei consumatori come Aduc che aveva deciso di denunciare TIM all’Antitrust. AGCOM ha, dunque, voluto studiare l’iniziativa di TIM ritenendola non configurabile come una modifica unilaterale di contratto conforme all’articolo 70, comma 4, del Codice. Infatti, l’attivazione non richiesta di nuovi servizi in cambio di una controprestazione economica non rappresenta una modifica del prezzo o delle caratteristiche dei servizi per i quali l’utente ha fornito il proprio consenso contrattuale, bensì una vera e propria introduzione di prestazioni (e costi) nuovi e mai richiesti dall’utente. L’operatore, in questo caso, trasformerebbe dei profili tariffari base “a consumo” in profili con un addebito settimanale fisso di euro 0,49, a fronte della possibilità di chiamare ed inviare messaggi di testo illimitati al numero TIM “amico” (opzione non concordata tra le parti del contratto).
Per AGCOM, dunque, TIM utilizza illegittimamente la procedura prevista dal Codice delle comunicazioni per l’esercizio dello jus variandi, al fine di attivare nei confronti di un numero rilevantissimo di clienti una nuova offerta con la tecnica dell’opt-out, peraltro incidendo in maniera sostanziale sulla natura dell’offerta base originaria, che cesserebbe di essere “a consumo”, comportando un addebito fisso settimanale.
L’addebito del costo settimanale di euro 0,49 si registrerebbe, tra l’altro, a prescindere dalla scelta del “numero amico” da parte del cliente, con il rischio che, a seguito della manovra, l’aggravio di costo a carico degli utenti avvenga senza nessun vantaggio compensativo. L’Autorità ha, di conseguenza, diffidato la società Telecom Italia a cessare la condotta consistente nell’utilizzo della procedura per l’esercizio dello jus variandi stabilita dall’articolo 70, comma 4, del Codice con riferimento alla manovra di repricing avviata il 22 febbraio 2016, in quanto non conforme alle disposizioni dettate dal Codice delle comunicazioni elettroniche in materia di contratti tra utenti ed operatori di comunicazioni elettroniche.
L’Autorità ha deciso, infine, di inviare la documentazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato per i profili di competenza in materia di Codice del consumo.