Nella sua relazione annuale al Parlamento, l’autorità dei trasporti ha ripreso l’argomento delle piattaforme di servizi tecnologici per la mobilità, un termine generico – e corretto – che a tutti fa pensare soprattutto a Uber. Le parole del presidente, Andrea Camanzi, sono coerenti con quanto più volte espresso in passato: il legislatore dovrebbe quanto prima farsi carico delle necessarie riforme per mettere un po’ di liberalizzazione dove al momento se ne vede poca.
La relazione del presidente dell’authority (pdf) affronta naturalmente tutto il quadro regolatorio dei trasporti e riassume i vari interventi in tutti i settori del trasporto pubblico e privato: un testo dove l’atto di segnalazione sulla nuova domanda di mobilità urbana (pdf) è soltanto una piccola parte, ma quella che balza subito all’occhio dopo l’ordinanza che ha sospeso il servizio di UberPop. Il passaggio, a pagina 120 della relazione, suggerisce ancora una volta al legislatore di intervenire sulla legge 21/1992, con una considerazione aggiuntiva molto importante sul tema della concorrenza: i giudici hanno considerato sleale quella di UberPop, ma la legge stessa sui trasporti è da considerare inadeguata ai principi di concorrenza.
Uber disponibile al confronto
La country manager di Uber in Italia, Benedetta Arese Lucini, ha colto l’appello dell’autorità e l’ha fatto suo. Per Uber la possibilità di intervenire in riforme che impegnino eventualmente la stessa società a trovare soluzioni sia sugli NCC che sui servizi come UberPop non ha mai spaventato. Anzi.
Non possiamo che fare nostro questo appello, non solo nell’interesse di Uber, ma anche per quello dei consumatori che hanno diritto a scegliere il servizio più consono alle loro esigenze, e nell’interesse di chi in questo momento di forte crisi economica sceglie di condividere un bene e ricavarne un’opportunità economica. Da parte nostra confermiamo la massima disponibilità al confronto con le istituzioni e gli altri attori del settore.
Intanto, in Parlamento…
Se tocca al legislatore, allora tocca alle iniziative che da diverse parti – palazzo Chigi, i gruppi parlamentari, i singoli deputati – possono intervenire sulla legge del 15 gennaio 1992, quella che fino ad oggi ha provocato scontri di interpretazioni per l’evidente arretratezza rispetto ai cambiamenti sopraggiunti nel mercato dei servizi. La prima proposta ufficialmente depositata che recepisce questo suggerimento è quella di Sergio Boccadutri, che a Webnews aveva anticipato l’intenzione di emendare il decreto legge sulla Concorrenza attualmente in discussione nelle commissioni.
Si riporta qui il testo definitivo, che conferma i punti cardine per rimettere in gioco questo genere di servizi in un nuovo quadro disciplinare con particolari obblighi assicurativi e fiscali. Come si nota all’articolo 2, il testo è pensato proprio per servizi come UberPop, mentre esclude quelli di pura sharing economy.
Se questo emendamento passasse e fosse votato in aula, e Uber lo ritenesse interessante per il proprio business, potrebbe tornare ad operare sul territorio italiano.
1.Alla legge 15 gennaio 1992, n.21, dopo l’articolo 3, è inserito il seguente:
“Articolo 3-bis (Servizi tecnologici per la mobilità)”
1. Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le imprese che forniscono servizi remunerati su base commerciale per mettere in connessione mediante una piattaforma tecnologica passeggeri e conducenti interessati, rispettivamente, a richiedere e fornire servizi di autotrasporto non di linea sul territorio nazionale.
2. Restano esclusi dalla disciplina del presente articolo le forme di mobilità non remunerate basate sulla condivisione di veicoli privati tra due o più persone che percorrono in tutto o in parte uno stesso itinerario e, per tale motivo, ne condividono i costi, messe in contatto tramite servizi dedicati forniti da intermediari anche attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici. Per la condivisione del veicolo possono essere ammesse solamente forme di contribuzione alle spese di viaggio sostenute dal conducente.
3. Le piattaforme che prestano i servizi di cui al comma 1 sono soggette a registrazione nelle regioni dove viene svolto il trasporto oggetto dell’attività delle imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità.
4. Le imprese erogatrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1 possono svolgere attività di intermediazione a favore di soggetti titolari di licenza taxi o di autorizzazione di servizio di noleggio con conducente.
5. Le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità possono svolgere attività di intermediazione a favore di conducenti non professionali, in possesso dei requisiti di cui al comma 7, che svolgono servizi di trasporto in maniera occasionale e comunque per un massimo di mille ore annue.
6. Nel caso di cui al comma 5, le imprese fornitrici di servizi tecnologici per la mobilità di cui al comma 1:
a) si dotano di assicurazione per responsabilità civile, derivante dalla circolazione dell’autovettura, aggiuntiva rispetto a quella obbligatoria, per copertura danni trasportato;
b) fissano i corrispettivi del servizio in modo chiaro e trasparente con particolare riguardo ai meccanismi di applicazione di eventuali sovrapprezzi in coincidenza con aumenti della domanda di servizio;
c) verificano su segnalazione l’efficienza dell’auto e la validità della patente del conducente attraverso banche dati liberamente accessibili;
d) verificano periodicamente il possesso da parte dei conducenti privati dei requisiti di cui al comma 7 del presente articolo;
e) garantiscono il trattamento conforme alla legge dei dati personali raccolti dagli passeggeri e dai conducenti;
f) mettono a disposizione delle regioni, che adottano apposita disciplina, i dati necessari all’attività di vigilanza di cui al comma 8;
g) assumono la carta della qualità dei servizi sulla base delle indicazioni dell’Autorità di regolazione dei trasporti;
7. Ai fini della sicurezza del trasportato, i conducenti di cui al comma 5 devono:
a) possedere la patente da almeno tre anni;
b) non avere subito provvedimenti di sospensione della patente;
c) essere in possesso dei requisiti morali previsti per i conducenti del servizio taxi;
d) essere in possesso di idoneità psico-fisica;
e) esercitare il servizio con auto di proprietà del conducente stesso o di un parente entro il primo grado;
f) esercitare il servizio con auto immatricolata da non più̀ di dieci anni.
8. Sulla presenza dei requisiti di cui ai commi precedenti vigilano le regioni presso le quali è effettuata la registrazione di cui al comma 3”.
2. Al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.600, dopo l’articolo 25-ter è aggiunto il seguente:
“Articolo 25-quater (Ritenuta sulle transazioni effettuate per il tramite delle imprese fornitrici STM – Servizi Tecnologici per la mobilità)”
1. I soggetti indicati all’articolo 3-bis della legge 15 gennaio 1992, n.21, devono operare all’atto del pagamento una ritenuta a titolo di sostituto d’imposta delle persone fisiche o dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche dovuta dai percipienti. L’aliquota della suddetta ritenuta si applica nella misura del 10 per cento dell’ammontare complessivo della transazione fra conducenti e passeggeri interessati.
La presente disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica.