Nuova puntata della nota vicenda che vede protagonisti gli operatori telefonici e i loro clienti, ovvero la famosa questione delle bollette a 28 giorni. A pochi giorni dalla multa irrogata da AGCM, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello presentato da Vodafone, confermando che il rimborso delle somme non dovute deve avvenire in maniera automatica.
A partire da giungo 2017, gli operatori telefonici (Vodafone, TIM, Wind Tre e Fastweb) hanno ridotto il periodo di fatturazione da 30 a 28 giorni, dando origine alla cosiddetta “tredicesima mensilità“. Le bollette annuali sono quindi passate da 12 a 13 con un corrispondente aumento dell’8,6%. Il Consiglio di Stato aveva già bocciato i ricorsi contro la delibera dell’AGCOM e ora ha respinto quello sulle modalità di restituzione delle somme ingiustamente versate dai clienti di Vodafone (ma la sentenza n. 00879/2020 si applica anche agli altri operatori).
I quattro operatori hanno previsto varie modalità di rimborso (in alcuni casi anche compensazioni alternative), ma tutte necessitano di un’esplicita richiesta da parte dei clienti. Lo scopo è chiaramente quello di evitare rimborsi in massa, sperando che la complessità della procedura scoraggi la maggioranza degli utenti.
Il Consiglio di Stato scrive che AGCOM aveva attivato lo “strumento della tutela indennitaria automatica di massa a fronte di violazioni generalizzate che pregiudicarono una moltitudine di utenti mediante un’unica e identica condotta da parte dei più rilevanti operatori di telefonia“. La sentenza conferma quindi che il rimborso deve essere automatico. Tra l’altro AGCOM ha avviato un altro procedimento proprio sul mancato rispetto della sua delibera.
Il Consiglio di Stato ha invece confermato la decisione del TAR del Lazio in merito alle multe, respingendo il ricorso di AGCOM. Dato che la violazione è avvenuta prima della modifica introdotta con la legge 124/2017 in vigore dal 29 agosto 2017 (importo raddoppiato), gli operatori dovranno pagare una sanzione di 580.000 euro, non 1.160.00 euro come stabilito da AGCOM.