Un altro tassello del complicato puzzle del nuovo Canone della RAI è stato finalmente sistemato. L’Agenzia delle Entrate ha firmato il provvedimento con cui spiega la prassi che dovranno seguire gli italiani per farsi esentare dal pagamento della tassa sul possesso della TV quando effettivamente non dispongono del suddetto elettrodomestico nelle loro case. Trattasi, come previsto, di un’autocertificazione da presentare all’Agenzia delle Entrate entro il 10 maggio 2016 mediante una specifica applicazione web disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, utilizzando le credenziali Fisconline o Entratel rilasciate dall’Agenzia delle Entrate stessa oppure, a pagamento, attraverso gli intermediari abilitati.
Da valutare, tuttavia, se gli intermediari abilitati come Commercialisti o Consulenti del Lavoro vorranno prestarsi, anche se a pagamento, a questo particolare compito e se lo fanno quanto effettivamente faranno pagare la prestazione. Questa prima autocertificazione avrà validità solamente per il 2016. Nell’autocertificazione, gli italiani dovranno semplicemente certificare che all’interno del loro nucleo famigliare non è presente nessun dispositivo idoneo a ricevere il segnale televisivo. Il testo del provvedimento, le istruzioni per compilare l’autocertificazione ed il modello dell’autocertificazione stessa sono disponibili all’interno del portale dell’Agenzia delle Entrate.
Tuttavia, se per qualche motivo non fosse possibile effettuare l’invio telematico dell’autocertificazione, gli italiani potranno procedere alla “vecchia maniera” inviando, entro il 30 aprile 2016, l’autocertificazione con copia del documento di identità attraverso plico raccomandato senza busta all’indirizzo “Agenzia delle entrate, Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti TV – Casella Postale 22 – 10121 Torino“. Farà fede, per valutare la regolarità dell’invio, la data di spedizione.