Le motivazioni legate alla sentenza del caso FAPAV vs Telecom Italia sono state pubblicate dal Tribunale civile di Roma e chiariscono una volta per tutte un caso che da più parti era stato visto come centrale nel dirimere una questione centrale per il rapporto tra legge e peer-to-peer: chi ha la responsabilità di portare avanti iniziative repressive ai danni degli utenti colpevoli di download di materiale illecito? La questione, sollevata in seguito alla diffida inviata dalla FAPAV a Telecom Italia, si sgonfia all’interno di una sentenza che chiude le porte alle ambizioni del gruppo anti-pirateria: tutto viene riconsegnato, senza margini interpretativi, alle responsabilità dell’autorità giudiziaria.
L’iniziativa della FAPAV era chiaramente irrituale, ma l’obiettivo era probabilmente quello di coinvolgere il provider nelle indagini anti-pirateria costringendolo almeno, sulla base di una presunta responsabilità oggettiva, a consegnare i nomi degli utenti scoperti a scaricare. La FAPAV, tramite procedure investigative che hanno immediatamente sollevato mille dubbi, spiegava di disporre degli IP responsabili e di voler procedere alle denunce facendo leva sullo storico delle connessioni in mano a Telecom. Ma la sentenza non lascia spazio alcuno: la diffida inviata a Telecom non ha alcun valore e qualsiasi procedura di questo tipo deve sempre e comunque essere portata avanti tramite l’autorità preposta.
«Tali provvedimenti per la natura delle violazioni che sono diretti a prevenire o a reprimere sono da ritenere di competenza dell’autorità giudiziaria investita dell’accertamento delle stesse»: secondo quanto ripreso dall’analisi di Guido Scorza, insomma, la diffida è del tutto priva di significato: «Telecom non solo non avrebbe dovuto ma nemmeno avrebbe legittimamente potuto interrompere il servizio, non essendo responsabile delle informazioni trasmesse, ai sensi dell’art. 14, comma 1 ed essendo contrattualmente tenuta alla prestazione». Ad essere bocciata è dunque la procedura in sé, smontando pertanto completamente il caso.
Secondo quanto sottolineato da Repubblica l’unica sbavatura per la difesa Telecom è nel riconoscimento all’interno della sentenza di un dovere confermato: «girare all’autorità giudiziaria le segnalazioni che vengono dai detentori di copyright» in relazione ad eventuali illeciti scoperti. Telecom però non sembra preoccupata: «È solo un obbligo formale, senza reali implicazioni pratiche». Una eventuale nuova iniziativa legale anti-pirateria dovrà però probabilmente ripartire da questa opportunità residua e le prove tecniche di simil-Hadopi finiscono qui.
Il caso si spegne di fronte alla completa bocciatura delle procedure, senza dunque giungere ad alcun approfondimento circa gli indirizzi IP in questione. Ed è un caso che fin dalla prima ora sembrava avere ben poche speranze di riuscita. Secondo Stefano Quintarelli era però questo un quadro della situazione probabilmente previsto: la possibilità, insomma, potrebbe essere quella per cui «abbiano fatto una azione solo per lisciare il pelo agli associati, per dimostrare l’attività, magari a grande richiesta degli stessi…». Tra gli associati alla Federazione Anti Pirateria Audiovisiva, va ricordato, figurano nomi quali Mediaset, Rai, Sky, Agic, Anica, Medusa, Univideo, Walt Disney ed altri ancora.