«Onorevoli colleghi! L’articolo 27 della Dichiarazione universale dei diritti umani del 10 dicembre 1948, nel riconoscere ad ogni individuo il «diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico ed ai suoi benefici» e, contestualmente, il «diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore», evidenzia quale intima correlazione esista tra la libertà di accesso alla cultura e la tutela dell’autore, in guisa tale che l’un diritto non possa mai escludere l’altro». Viene introdotta così la nuova proposta di legge (pdf con cui l’on. Roberto Cassinelli, tra i più attenti alle dinamiche della rete negli ultimi mesi, tenta di cambiare una delle normative più discusse e zoppicanti della nostra legislazione: quella regolante il diritto d’autore.
I motivi che hanno spinto al tentativo sono spiegati sul blog dell’onorevole, il quale vede nelle leggi sul copyright un intervento obsoleto e soffocante sulle nuove tecnologie: «Da tempo auspico una organica riforma legislativa che giunga a trovare il giusto equilibrio tra la tutela dei diritti di autori ed editori e la tutela dei diritti degli utenti. Una tale riforma sarebbe di una complessità tecnico-giuridica tal da necessitare evidentemente di un lungo processo di lavoro e, aggiungo, difficilmente potrebbe svolgersi in Parlamento: ritengo che, come è prassi fare in casi come questo, la strada migliore sarebbe una delega al Governo dai principi ben chiari». Il tutto parte però da una presa di coscienza necessaria: il diritto d’autore non può essere regolato con efficacia riducendosi al semplice contesto nazionale. Solo un intervento internazionale sul tema potrà davvero sbloccare tutto il valore che le nuove tecnologie possono apportare, tuttavia un incipit italiano sarebbe il benvenuto nel caso in cui si ponesse da capofila per avviare un cantiere di discussioni sulle modifiche necessarie alla legislazione esistente.
La proposta Cassinelli verte su tre punti:
- «Digitalizzazione e messa a disposizione degli utenti in rete dei materiali contenuti nelle biblioteche»;
- «Liberalizzazione dell’utilizzo delle opere tutelate dal diritto d’autore per finalità di didattica, ricerca scientifica, critica e discussione»;
- «Promozione e valorizzazione delle applicazioni del web 2.0 e dei contenuti creati dagli utenti (vedansi Wikipedia, Youtube, ecc.)».
«La necessità di fornire un quadro normativo diverso che, nei limiti di compatibilità con l’ordinamento comunitario, tuteli i nuovi linguaggi abilitati dalla tecnologia non vuole in alcun modo tradursi nell’imposizione di un sacrificio dei diritti degli autori, ma solo salvaguardare quella libertà di manifestare liberamente il proprio pensiero che, in ogni modo e forma, è tutelata dalla nostra Carta costituzionale». La proposta affonda le radici in due documenti differenti. Da una parte v’è il documento adottato dalla Commissione Europea nel 2008 “Il diritto d’autore nell’economia della conoscenza“, una approfondita analisi sulla necessità di diffondere in rete la conoscenza; dall’altra vi sono le conclusioni della Commissione sul Diritto d’autore e le nuove tecnologie, commissione oggi sciolta ma dalla cui eredità prende forma e sostanza l’odierna proposta di legge.
Nella relazione che accompagna la proposta si indicano due principi che sembrano essere alla base dell’intero impianto:
- Riequilibrio dei diritti dell’autore e dell’utente finale:
«Appare evidente la necessità di procedere, conformemente agli indirizzi comunitari, a un riequilibrio delle prerogative dell’autore con quelle dei fruitori delle opere, anche al fine di tutelare compiutamente diritti costituzionalmente protetti, quali il diritto personale alla libertà e alla dignità umane, il diritto alla cultura e alla
ricerca scientifica e tecnica, il diritto alla libera manifestazione del pensiero e il diritto alla libera iniziativa economica»; - Le norme devono adattarsi al contesto odierno ed alle nuove tecnologie:
«Gli interessi che sono tutelati dal diritto d’autore e dalle utilizzazioni libere devono essere protetti come diritti fondamentali e, pertanto, in uno Stato regolato da una Costituzione rispettosa del cittadino, devono coesistere con la tutela degli altri diritti parimenti fondamentali secondo un ordinato modello di valori, equilibrato e aperto, che per sua stessa natura deve mantenersi sempre adeguato alle specifiche condizioni socio-culturali di convivenza del proprio tempo».