Dopo un piccolo rimpallo di emendamenti tra Camera e Senato, è stata definitivamente approvata la proposta di legge “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo“. Il testo ufficiale è disponibile sul sito della camera (pdf).
Articolo 1: cos’è il Cyberbullismo
La normativa introduce anzitutto le definizioni, particolarmente importanti in questo contesto. Per bullismo si intendeva «l’aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all’autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima»: tale definizione è stata in seconda lettura soppressa e non risulta più presente nel testo ufficiale, spostando così ogni analisi sulla specificità delle vessazioni compiute tramite strumento informatico.
Sebbene non si ravvisino aggravanti, la legge sembra voler più che altro puntare il dito contro un fenomeno per il quale si è fortemente aumentata la percezione negli ultimi anni, anche a seguito di alcuni tristi casi di cronaca. La rimozione della definizione di “bullismo” evita pertanto confronti diretti e meglio serve l’utilità di una legge che, più nella forma che nella sostanza, intende focalizzare la lotta contro il fenomeno delle vessazioni tramite Web, smartphone o altri device di nuova generazione.
Al comma 2 si entra più nello specifico del tema: «Ai fini della presente legge, per “cyberbullismo” si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo».
Articolo 2: le responsabilità
L’articolo 2 prevede che chiunque, anche un minore ultraquattordicenne, possa inoltrare al titolare del trattamento dei dati (il gestore di un sito o di un network) una richiesta di rimozione di contenuti specifici segnalando l’url di riferimento. Il responsabile in oggetto ha 24 ore di tempo per notificare la presa in esame del caso e 48 ore per trovarvi in qualche modo soluzione.
Il Cyberbullismo è un fenomeno che vede i minori come principali vittime e per questo è importante che il testo della legge approvata oggi in via definitiva sia pensato tenendo conto di questo specifico ambito di riferimento. Il nostro Paese si è dotato di una legge che prevede delle misure concrete per prevenire e affrontare un fenomeno che coinvolge un numero sempre maggiore di ragazzi in Italia. Ora è importante che questo provvedimento venga subito messo in pratica coinvolgendo tutti gli attori interessati, per contrastare immediatamente un fenomeno che si fa ogni giorno più preoccupante
Raffaela Milano, Direttore dei Programmi Italia-Europa di Save the Children
Articolo 3: la prevenzione
L’articolo 3 dona corpo al concetto di piano di azione integrato poiché completa quanto ai punti 1 e 2 con le istruzioni necessarie per dare il via ad un’opera di prevenzione che venga prima della semplice repressione. Si parte anzitutto dall’istituzione di un tavolo tecnico per la prevenzione e il contrasto del bullismo e del cyberbullismo, tavolo costituito da rappresentanti dei ministeri dell’Interno, dell’istruzione, del Lavoro e delle politiche sociali, della Giustizia, dello Sviluppo economico e della Salute. A questo tavolo è prevista altresì la presenza del Garante per la protezione dei dati personali, figura chiave per la corretta comprensione di un tema tanto sensibile e tanto incentrato sulla figura dei minori, nonché di rappresentanti di categoria per portare avanti la voce dei ragazzi, dei genitori e di altre entità interessate. Si partirà con un report da redigere entro 60 giorni e che fornirà la base di lavoro su cui costruire i piani di azione e sul quale misurare i passi avanti compiuti nel tempo.
Interessante è la delicatezza con cui il Garante per la Privacy ricordi alla Camera attraverso una comunicazione ufficiale come ci si faccia volentieri carico di nuove ed importanti responsabilità, purché a questa azione corrisponda anche la disponibilità delle necessarie risorse umane: al netto di una legge che non prevede costi se non per le campagne informative, il Garante auspica l’arrivo di nuovo materiale umano da mettere a disposizione di queste nuove funzioni di cui gli uffici vengono incaricati.
Il testo prevede inoltre al comma 3 un “codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo“, a cui dovranno fare riferimento gli operatori. Tale indicazione dovrà dettare gli standard su cui conformare i protocolli d’azione di siti e network, affinché siano chiari a tutti i paradigmi da rispettare per rimanere all’interno dei paletti istituiti da questa nuova normativa.
Un budget di 50 mila euro annui è istituito per far fronte a ricorrenti campagne informative e di sensibilizzazione per la prevenzione del fenomeno del cyberbullismo. Tali iniziative dovranno aver luogo anzitutto in connessione alle istituzioni scolastiche, poiché è nelle scuole che il fenomeno divampa e va combattuto.
Articolo 4: come agire nelle scuole
Per agire direttamente nelle scuole in modo fattivo, la normativa prevede specifiche responsabilità e specifici ruoli. In particolare si prevedono:
- la formazione del personale scolastico e l’identificazione di un apposito referente per ogni singola scuola;
- la promozione del ruolo attivo degli studenti;
- misure di sostegno e rieducazione per i minori coinvolti;
- una governance diretta dal MIUR, a cui spetteranno le linee guida per l’evoluzione futura del progetto.
Articolo 5: è reato?
La legge non pone indicazioni aggiuntive, ma precisa quel che un dirigente scolastico deve fare qualora venga a conoscenza di fatti avvenuti sotto la propria responsabilità: «Salvo che il fatto costituisca reato […], il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo». Tutto viene ricondotto pertanto ai regolamenti delle istituzioni scolastiche e le punizioni sono demandate al contesto educativo. Solo nel caso in cui vi siano gli estremi di un reato occorrerà fuoriuscire da questo ambito per un maggior approfondimento da parte delle istituzioni competenti.
Su questo punto giunge l’apprezzamento di Ernesto Caffo, Presidente di SOS Il Telefono Azzurro Onlus:
Cogliamo con favore la valorizzazione di strumenti preventivi di carattere educativo rispetto agli strumenti di natura penale. È necessario infatti investire sulla responsabilizzazione di ragazzi e genitori per combattere tale emergenza
Articolo 6: stanziamenti
«Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell’utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziate ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019». La cifra è stata immediatamente messa sotto attacco dal M5S poiché proprio in questo dettaglio viene ravvisato l’atteggiamento ambiguo di quanti promuovono la guerra al cyberbullismo con una legge senza però finanziarne adeguatamente le attività (e denunciando disponibilità pari a pochi euro per ogni singolo plesso). Inevitabilmente il testo viene dunque assorbito dalla bagarre politica