Dal Codice Civile, ecco il Patto di Prova

Dal Codice Civile, ecco il Patto di Prova

Il Codice Civile, all’interno dell’articolo 2096, contempla la possibilità, nell’ambito del cosiddetto lavoro subordinato, di un periodo sperimentale di lavoro, mirato a una miglior valutazione, da parte di ambo le parti, in previsione di un’assunzione definitiva. Tutto ciò si riassume nel Patto di Prova.

I vantaggi, soprattutto per il datore di lavoro, sono molteplici: in primis, la possibilità di valutare con maggiore attenzione il lavoratore, esaminandone gli aspetti importanti nell’attività quotidiana, come la puntualità, la precisione sul luogo di lavoro e il rapporto con i colleghi.

Dalla parte del lavoratore, non è da sottovalutare la possibilità di prendere sotto esame, senza l’impegno di un contratto già firmato, l’ambiente di lavoro nel quale ci si dovrà eventualmente trasferire in maniera fissa.

Si tratta, com’è facilmente intuibile, di un patto a carattere totalmente precario, la cui durata non può superare i tre mesi, stipulata attraverso un atto scritto precedente o contemporaneo all’inizio del periodo di prova.

La recessione è possibile, per entrambe le parti, senza preavviso e senza giustificazione. L’unica limitazione è posta al datore di lavoro: è vietato recedere per motivi non prettamente lavorativi, ma più che altro discriminatori.

In caso di mancata recessione si verrà assunti, e i diritti maturati durante la prova (TFR, Anzianità) si trasferiranno sul contratto definitivo. In caso di mancato accordo, invece, al lavoratore spettano i diritti relativi alle prestazioni già svolte.

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