La segnalazione di Daniele Minotti è l’occasione buona per riportare gli occhi della rete sul testo del nuovo ddl che la Commissione Cultura sta portando avanti per rivangare le necessarie rivisitazioni alla legge sull’Editoria che in Italia tanti problemi ha già causato in passato. Da anni si tenta di rivedere il comparto normativo legato agli editori, ma il tutto si è sempre arenato su posizioni poco lungimiranti che con l’avvento del web hanno mostrato tutta la propria debolezza. «Fresco fresco di assegnazione alla Commissione Cultura (sebbene in sede referente), ora è disponibile anche il testo del nuovo ddl (C-1269), ma va sempre seguita la scheda per monitorare gli sviluppi. Questa volta Ricardo Franco Levi, orfano del suo Governo, fa tutto da solo». La proposta di legge risulta essere stata presentata in data 9 giugno 2008.
Il testo inizia con una definizione di attività editoriale, così da circoscrivere sommariamente il campo d’applicazione della legge: «Ai fini della presente legge, per prodotto editoriale si intende qualsiasi prodotto contraddistinto da finalità di informazione, di formazione, di divulgazione o di intrattenimento e destinato alla pubblicazione, quali che siano la forma nella quale esso è realizzato e il mezzo con il quale esso viene diffuso». All’articolo 6 v’è un primo approfondimento: «Ai fini della presente legge, per attività editoriale si intende ogni attività diretta alla realizzazione e alla distribuzione di prodotti editoriali, nonché alla relativa raccolta pubblicitaria. L’esercizio dell’attività editoriale può essere svolto anche in forma non imprenditoriale per finalità non lucrative». Ma è all’articolo 8 che v’è il primo vero distinguo per definire l’editoria in contrasto alle attività informative sul web: «Sono esclusi dall’obbligo dell’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione i soggetti che accedono alla rete internet o che operano sulla stessa in forme o con prodotti, quali i siti personali o a uso collettivo, che non costituiscono il frutto di un’organizzazione imprenditoriale del lavoro».
Ancora una volta, però, la definizione non sembra calzare e gli spazi interpretativi lasciati liberi sembrano ancora ampi, soprattutto nel momento in cui occorre definire l’organizzazione imprenditoriale in un ambito ove chiunque può accedere ad uno strumento quale AdSense per finanziare le proprie piccole spese online. Tali difficoltà interpretative diventano però pesanti orpelli quando un altro comma dell’articolo 8 definisce anche le responsabilità in auge: «L’iscrizione nel Registro degli operatori di comunicazione dei soggetti che svolgono attività editoriale sulla rete internet rileva anche ai fini dell’applicazione delle norme sulla responsabilità connessa ai reati a mezzo stampa». La vecchia domanda specifica meriterebbe dunque risposta precisa: i blog sono a tutti gli effetti esclusi dalla legge sull’editoria?
Quella che è la “Nuova disciplina del settore dell’editoria e delega al Governo per l’emanazione di un testo unico delle disposizioni legislative in materia di editoria“, insomma, appare ancora ottimizzabile, così che gli spazi dubbi non possano dar adito a sospetti. «Quando la legge non è chiara, il pericolo è sempre dietro l’angolo»: il testo unico per l’Editoria è portatore di grandi responsabilità ed ogni virgola andrà soppesata al meglio al fine di identificare un profilo giuridico comune per quello che è il cartaceo e quella che è invece la realtà online.