H3G ha ricevuto una pesante multa di 150.000 euro da parte dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato per una violazione dell’ articolo 20 comma 2 e 22 del Codice del Consumo. Se facciamo un passo indietro a fine del 2007, gli utenti Tre Italia, si ricorderanno che il gestore ha progressivamente cambiato le condizioni d’uso dei piani abbonamento. Gli uenti si rammenteranno bene di aver ricevuto un sms che comunicava loro che Tre Italia aveva inserito nuove clausole che introducevano limiti d’utilizzo molto particolari.
In particolare H3G introduceva 4 importanti novità:
- Il traffico voce e sms verso un singolo operatore non H3G non doveva mensilmente superare il 60% del traffico uscente totale;
- Le chiamate ricevute nel mese dovevano essere superiori al 10% alle chiamate effettuate nello stesso periodo;
- Il traffico voce e sms globale mensile verso operatori non H3G non poteva superare l’80% del traffico totale
- Il traffico complessivo mensile in roaming nazionale non doveva superare il 70% del traffico totale
H3G ha previsto come “penale” per lo sforamento di questi limiti, il passaggio forzato ad un diverso piano telefonico più oneroso per il cliente.
All’epoca, una delle cose più contestate e che l’Autorità ha infatti oggi sanzionato, è quella di non poter aver il controllo su questi limiti. L’utente non dispone infatti di nessun strumento che possa permettergli di rispettare questi specifici limiti.
Infatti l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, ha contestato ad H3G la “mancanza di informazioni chiare e complete relativamente alle modifiche unilaterali dei piani tariffari“.
Il gestore si è giustificato che le variazioni forzate dei piani sono state poche ed effettuate in casi davvero particolari. Ricordiamo infatti che sono stati scoperti casi di abusi da parte di utenze che sfruttavano oltre i limiti i loro abbonamenti per ottenere bonus sul traffico generato verso altre sim.
Ma queste giustificazioni non sono bastate per salvare H3G, in quanto in ogni caso, abuso o caso particolare, l’utente non poteva in alcun modo sapere con certezza se la sua utenza rispettava o no questi particolari limiti.