L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inflitto una multa di 150.000 euro ad H3G per pratica commerciale scorretta ai sensi degli articoli 20 comma 2 e 22 del Codice del Consumo. A partire dal mese di dicembre 2007, il quarto operatore telefonico italiano ha modificato le condizioni d’uso dei piani tariffari in vigore, introducendo soglie di traffico e rendendo difficile ai clienti la verifica del superamento di tali soglie.
L’istruttoria da parte dell’Antitrust è iniziata all’inizio del mese di ottobre 2010, dopo aver ricevuto diverse segnalazioni dai consumatori. Ad H3G è stata contestata la mancanza di informazioni chiare e complete relativamente alle modifiche unilaterali dei piani tariffari sia ricaricabile che abbonamento. In pratica, l’operatore ha introdotto soglie mensili indicate come percentuali di traffico in entrata e in uscita in base all’operatore di riferimento:
- il traffico (voce o SMS) mensile complessivo verso un singolo operatore, non H3G, deve essere inferiore al 60% del traffico totale uscente;
- il totale dei minuti di chiamate ricevute nel mese deve essere superiore al 10% dei minuti totali di chiamate effettuate nel mese;
- il volume complessivo di traffico (voce o SMS) mensile verso il complesso degli operatori non H3G deve essere inferiore all’80% del traffico totale uscente;
- il traffico (voce o SMS) mensile complessivo effettuato e/o ricevuto in roaming nazionale deve essere inferiore al 70% del traffico totale uscente e/o entrante.
È evidente che il cliente non ha avuto nessuna possibilità di controllare il rispetto delle soglie. H3G, in alcuni casi, ha dunque applicato le condizioni economiche di un diverso piano tariffario, inviando agli utenti un SMS di avviso. L’azienda si è difesa affermando di aver esercitato il diritto di modificare il piano tariffario solo per un numero ristretto di clienti e solo in caso di violazione delle soglie per tre mesi consecutivi.
L’Antitrust non ha però ritenuto soddisfacenti tali giustificazioni, in quanto i clienti non hanno potuto quantificare con esattezza il traffico in entrata e in uscita, nè la durata delle chiamate verso un operatore diverso da H3G, dato che gli utenti possono conservare il proprio numero telefonico in caso di passaggio ad un altro operatore.
Purtroppo gli operatori telefonici, nonostante le continue lamentele dei clienti e le diverse sanzioni dell’Antitrust, sembrano pertanto perpetrare comportamenti poco lineari che l’autorità ha visto dolosamente volti ad ingannare i consumatori con pratiche commerciali scorrette. Il Codice del Consumo prevederebbe in questi casi l’applicazione di sanzioni fino ad un massimo di 500.000 euro.