A distanza di poche ore due diversi dispositivi di legge sono stati approvati sotto la luce di uno stesso indirizzo: il web va regolamentato ed i provider possono essere l’ideale braccio armato dei ministeri per far attuare la normativa in vigore. Tale impostazione è destinata a sollevare il dibattito se non altro in conseguenza dei precedenti richiami alla Cina che l’on. Fioroni aveva poco delicatamente invocato in occasione di una nota vicenda del recente passato.
Il primo dispositivo è quello contro i siti pedopornografici: una segnalazione al Ministero degli Interni da il via alle procedure di indagine che, se concluse con l’identificazione di una colpa specifica, danno il via ad un meccanismo che porterà all’oscuramento del sito web incriminato. Il ministro Gentiloni, probabilmente conscio delle possibili tensioni emergenti da un decreto di questo tipo, ha subito chiarito la volontà di operare un qualcosa che non vada a ledere le libertà individuali di espressione, fermo restando la necessità di garantire tutela per i minori e per le possibili vittime del fenomeno pedopornografico.
Passano poche ore, però, ed il sito dell’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) pubblica un decreto che inibisce con valore immediato tutti i siti web di gambling non autorizzati. Articolo 2, punto 2: «AAMS provvede a comunicare ai fornitori di servizi di rete, ai sensi del successivo art. 3, l’elenco degli operatori non autorizzati […] ed i termini entro i quali sono tenuti a procedere alle inibizioni».
L’art.3 specifica il meccanismo avviato: «il Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, fermi i poteri dell’autorità e della polizia giudiziaria ove il fatto costituisca reato, comunica i siti da inibire ai fornitori di connettività alla rete Internet ovvero ai gestori di altre reti telematiche o di telecomunicazione o agli operatori che in relazione ad esse forniscono servizi telematici o di telecomunicazione, per i casi di offerta, attraverso le predette reti, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o dei limiti o delle prescrizioni definiti dall’Amministrazione stessa. I destinatari delle comunicazioni hanno l’obbligo di inibire l’utilizzazione delle reti, delle quali sono gestori o in relazione alle quali forniscono servizi, per lo svolgimento dei giochi, delle scommesse o dei concorsi pronostici, adottando a tal fine le modalità tecniche stabilite da AAMS».
Il decreto stabilisce specifiche responsabilità proprio per i provider, i quali sono tenuti ad operare secondo i dettami AAMS pena la sanzione derivante dalle responsabilità oggettive conseguenti all’eventuale mancata ottemperanza delle indicazioni istituzionali. Parallelamente non è richiesta una funzione proattiva in quanto «il fornitore non è assoggettato ad un obbligo generale di sorveglianza».