Dopo aver analizzato, con vari approfondimenti, quasi tutte le tipologie di assunzioni, ci soffermiamo oggi sul contratto di formazione.
Fa parte della categoria dei contratti di lavoro subordinato, ed è solamente a tempo determinato; ad esso, inoltre, si legano una serie di caratteristiche.
Innanzitutto è solitamente rivolto ai lavoratori più giovani, alle prime armi, i quali, secondo la legge dovranno ricevere, oltre alla consueta retribuzione, anche una formazione professionale adeguata.
Che cosa si intende? Non basta l’affiancamento al giovane di un collega più esperto, e nemmeno sono sufficienti nozioni teoriche e scambi di esperienze. È necessario, infatti, che all’apprendista venga riservata una posizione lavorativa conforme alla mansione che andrà poi a svolgere in caso di assunzione definitiva.
Il contratto di formazione, inoltre, necessita di forma scritta ad substantiam, in caso contrario il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato.
In chiusura, una doverosa differenziazione tra questa tipologia di assunzione e quella facente riferimento al contratto di apprendistato. Pur facendo parte della stessa categoria, l’opzione che stiamo trattando ha una durata tassativa (12 o 24 mesi) e prevede che, prima dell’ingresso fisso in organico, il lavoratore abbia compiuto almeno il 60% di quanto svolto dai suoi colleghi assunti nei 24 mesi precedenti.