Il Deep Linking

Il link, il sistema simbolo della rete Internet, è sempre più soggetto a regolamentazioni e distinzioni da parte degli organi legislativi. Alcune recenti sentenze hanno fissato il limite fra ciò che è lecito e ciò che non lo è.
Il Deep Linking
Il link, il sistema simbolo della rete Internet, è sempre più soggetto a regolamentazioni e distinzioni da parte degli organi legislativi. Alcune recenti sentenze hanno fissato il limite fra ciò che è lecito e ciò che non lo è.

L’utilizzo di internet e i suoi problemi sono entrati ormai nella quotidianità; a fare notizia non sono più solo i clamorosi attacchi degli hacker o gli accordi tra grandi società del settore telematico, ma anche i problemi sollevati da una pratica molto comune nella rete che potremmo definire come l’essenza della stessa, mi riferisco alle recenti questioni sorte attorno alla liceità o meno del sistema dei link.

L’inserimento di link verso siti diversi è oggetto di un ampio dibattito, sia dal punto di vista del copyright sul contenuto delle pagine linkate o del marchio che a volte viene riprodotto nel link, sia dal lato di un eventuale responsabilità a carico del gestore del sito che ha inserito il link per il contenuto illecito delle pagine linkate (caso Bismark).

Prima di iniziare un discorso sulla questione, bisogna fare una distinzione tra i diversi tipi di link:


  • Surface linking, che consiste nel rimandare alla home page di un altro sito (ritenuto finora dalla giurisprudenza americana lecito)
  • Deep linking, che rinvia a una pagina interna di un altro sito
  • Framing, che fa comparire all’interno del primo sito che si sta consultando solo una parte di un secondo sito, inserendolo direttamente nel primo come fosse parte integrante di questo.

Molte sono le controversie che sono nate e stanno nascendo in materia, la maggior parte della giurisprudenza ritiene legittima la prima forma di linking che collegandosi alla home page di un altro sito ne consente la corretta e chiara identificazione; problemi sorgono invece per le altre due forme.
Il deep linking viene solitamente ritenuto illecito, in quanto saltando la home page del sito a cui rinvia, priva il sito stesso dei vantaggi che gli derivano dalle inserzioni pubblicitarie che si trovano sulla pagina di apertura, appropriandosi dei vantaggi del lavoro altrui.

Su questi presupposti si è basato il Tribunale di Parigi in una sentenza del 26/12/2000, secondo cui il collegamento alle pagine interne di un sito (deep linking) è da considerarsi illecito se viene effettuato senza rendere chiaro al navigatore l’origine dell’informazione, tranne nel caso in cui il sito a cui il link ci collega abbia dato la sua approvazione sul link stesso.
Sempre in questa direzione si è mosso un giudice tedesco, il quale ha condannato una società che utilizzava illecitamente i link verso le pagine interne del sito di un’ impresa concorrente oltrepassando la home page ( www.apogeonline.com).
Di parere opposto sono invece due sentenze, una pronunciata dal Tribunale di Rotterdam lo scorso agosto, e una statunitense emessa il 27 marzo 2000.

Il link alle pagine di un altro sito, per il Tribunale olandese è una pratica lecita anche se si tratta di deep linking; il caso è stato sollevato da PCM uno dei maggiori editore olandesi ,che aveva chiesto al Tribunale di impedire al sito Kraten.com di porre link alle pagine interne del proprio sito, in questo modo sosteneva PCM i lettori provenienti da Kraten.com saltavano la home page dove si concentrava la maggior parte della pubblicità, con discapito per la PCM.
Il Tribunale ha accettato la tesi sostenuta dalla difesa della Kraten.com, secondo cui il deep linking e i riferimenti ipertestuali sono una pratica comune e costitutiva del web, e ha considerato la perdita di introiti lamentata dalla PCM come non imputabile ai deep linkers, ma bensì alle strategie pubblicitarie scelte dai gestori del sito; infatti non esiste nessuna norma che impedisce l’inserimento di banner pubblicitari nelle pagine interne di un sito.

Le controversie in materia di liceità dei link continuano anche alla luce di queste sentenze di segno opposto, una sola cosa mi sento di affermare con certezza, la pratica dei link è una delle caratteristiche più importanti della rete, che ha la funzione di collegare migliaia di informazioni e di renderle reperibili in modo rapido e agevole, sarebbe quindi molto forte l’impatto di una limitazione di tale sistema su cui a mio parere si basa il grande successo del web.
Purtroppo, è anche certo che ci sono webmaster che nel costruire un sito non dedicano molto tempo a quelle che dovrebbero essere i contenuti, preferendo copiarli in giro per il web, sfruttando il lavoro altrui, ma è normale che in una grande comunità come internet ci sia, come nella vita qualche individuo che non rispetta le regole di una società civile.


Concludo sottolineando una prassi giuridica negoziale nord americana, che per evitare contenziosi, ha dato vita a un nuovo contratto il “web linking agreement” con il quale si disciplinano le condizioni di utilizzo del link tra sito e sito

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