Il framing può essere definito un’ipotesi particolare di linking.
Tale pratica consiste nell’inserimento della pagina linkata all’interno
della struttura del sito linkante.
A differenza del deep linking (di cui abbiamo parlato in un precedente
focus) non si opera un semplice rinvio alla pagina, ma quest’ultima viene
fatta apparire all’interno del proprio sito come fosse parte integrante di
esso, visualizzandola all’interno di un frame (cornice), da cui questa
pratica prende il nome. Spesso accade che il sito cornice non abbia contenuti propri ma si limita a
sfruttare i contenuti altrui, traendo guadagni dalla vendita dello spazio
pubblicitario posto sui diversi latidel frame, all’interno della quale sono
posti i contenuti linkati.
La potenzialità lesiva del framing è quindi superiore a quella del deep
linking, in quanto la persistenza del frame attorno al contenuto può creare
confusione nell’utente e indurlo a pensare che quei contenuti siano del sito
che linkante, o nel caso in cui sia chiara la fonte può sviarlo facendogli
ritenere che tra i due siti (il linkato e il linkante) ci sia un’
associazione, con violazione quindi dell’articolo 2598 del C.C. riguardante
gli atti di concorrenza sleale.
Inoltre nel framing si può ravvisare anche una violazione del 3 comma dell’
articolo 2598 C.C. in quanto c’è uno sfruttamento
del lavoro altrui che viola quelli che sono i principi di correttezza professionale.
Si ritiene inoltre che il framing per la confusione che genera nell’utente
della rete possa rappresentare anche una violazione del diritto d’autore,
soprattutto nel caso in cui non venga evidenziato, dal webmaster del sito
richiamante, che il link è diretto alla pagina di un altro sito avente quindi
un altro autore.
Nei casi più gravi è stata addirittura rilevata la sussistenza della
violazione del diritto al marchio con riferimento all’articolo 12 della
legge sui marchi. In Italia non ci sono ancora stati casi di framing, ma viene spontaneo
pensare che presto, come avviene in America, tale pratica solleverà delle
controversie legali che avranno bisogno di una regolamentazione precisa.
Una delle prime controversie legali in materia di framing è quella sollevata
dal Washington Post Co contro Total News Inc., nel febbraio 1997 avanti alla
Corte Federale dello Stato di New York.
Gli attori di tale disputa sostenevano che il Total News, svolgente attività
di fornitore di notizie, attraverso il framing ai loro siti si appropriava
ingiustamente del loro materiale violandone il copyright e ledeva loro
diritti esclusivi di marchio. Il Total News, almeno apparentemente non offriva contenuti propri, ma si
limitava a collegarsi ai siti delle parti attrici da cui linkava le news.
Le parti hanno raggiunto un accordo stragiudiziale prima che la convenuta
presentasse le proprie difese.
Con tale accordo il Total News si impegnava ad astenersi definitivamente dal
praticare attività di framing se non nei limiti degli accordi presi con i
rispettivi proprietari dei siti linkati. Concludendo possiamo affermare che, visto l’uso frequente di questa pratica
e l’assenza di una regolamentazione precisa, è buona regola citare sempre la
fonte dell’informazione per evitare di creare confusione nell’utente che
visita il sito.