Il Garante per la protezione dei dati personali ha aperto un’istruttoria su un’applicazione realizzata dalla Associazione Covid Healer Onlus per offrire consulenza e assistenza sanitaria, ma che per questi fini tratta i dati personali di “utenti pazienti” e di “professionisti sanitari”. L’Autorità ricorda in tal senso che la normativa italiana ed europea prevede un divieto generale di trattare le informazioni di “categorie particolari di dati”, tra cui rientrano quelli sulla salute, ad eccezione di alcuni casi esplicitamente indicati – ad esempio per motivi di interesse pubblico o per finalità di medicina preventiva, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria – e solo in seguito all’adozione di particolari garanzie.
Le verifiche del Garante
Alla luce dei primi elementi raccolti sul caso specifico dell’app realizzata dall’Associazione Covid Healer Onlus, il Garante ha deciso di verificare se sono state rispettate tutte prescrizioni e tutele previste per i trattamenti connessi all’utilizzo di app mediche. Al fine di valutare la liceità dei trattamenti dei dati personali posti in essere tramite l’app, sarà approfondita la base giuridica di tale attività e le finalità perseguite dall’Associazione, il rispetto dei principi di base in materia di protezione dei dati personali.
L’emergenza COVID-19 non rappresenta automaticamente, e di per sé, una base giuridica sufficiente volta a incidere su diritti e libertà costituzionalmente protette, legittimando trattamenti di dati eventualmente particolarmente invasivi, quali appunto quelli atti a consentire il tracciamento di informazioni da parte di qualsiasi titolare pubblico o privato.
Motivi analoghi per i quali a inizio mese l’Autorità, in vista della revisione del Dpcm del 17 giugno scorso, aveva già indicato al Ministero della salute le misure per evitare per esempio l’uso non corretto della funzionalità dell’app di verifica riservata ai green pass rafforzati, in particolare per quanto riguarda l’ambiente lavorativo. A tale proposito il Garante per la privacy ricorda che – come previsto per legge e come chiaramente indicato dalle Faq predisposte dal Ministero della salute – non vi è alcun obbligo di possedere il cosiddetto “Super green pass” per i clienti degli alberghi, i lavoratori o, ad esempio, gli accompagnatori dei pazienti negli ospedali.