Il Garante per la privacy torna sul problema della posta indesiderata e chiarisce che lo spam è reato ed in quanto tale punibile secondo le normative in vigore. “Inviare e-mail pubblicitarie senza il consenso del destinatario è vietato dalla legge”: l’intervento del Garante Stefano Rodotà giunge in ottemperanza alle indicazioni della Comunità Europea in merito al pericolo costituito dallo spam sul traffico della Rete.
Le pene sono pecuniarie (fino a 90.000€) in caso di semplice omessa informativa; si passa al penale, invece, nel caso in cui la mail inviata senza autorizzazione apporti lucro al mittente o chi per esso. In quest’ultimo caso le pene previste vanno dai 6 mesi ai 3 anni di detenzione.
Il Garante sottolinea come in ogni caso l’autorizzazione debba essere richiesta preventivamente (e non con un sistema di autorizzazione postuma o addirittura con una procedura di silenzio-assenso) e gli indirizzi mail non possono essere reperiti su siti internet o cartelle pubbliche: una mail pubblica non è una mail deliberatamente utilizzabile.