Una specifica delibera pubblicata in Gazzetta Ufficiale in data 16 Febbraio indica una serie di regole che vanno a mettere ordine nei diritti di sfruttamento dell’immagine e dei contenuti prodotti dal Senato. L’esame dei vari articoli permette di evincere il copyright imposto sul simbolo stesso del Senato ed i principi con cui si intende regolamentare lo sfruttamento dei contenuti del sito ufficiale. Ed un cenno specifico fa riferimento al Web.
L’articolo 1 esplicita la titolarità del Senato sul proprio marchio («depositato all’Ufficio brevetti e marchi di Roma il 29 aprile 2005») e la volontà di difenderne riproduzioni illecite o truffaldine («Il Senato della Repubblica tutela il proprio marchio da contraffazioni e da alterazioni, intraprendendo tutte le azioni necessarie»). L’articolo 2 descrive il marchio basandosi sulla documentazione allegata, mentre l’articolo 3 regola l’utilizzo del marchio all’interno dell’Amministrazione («Servizi e gli Uffici dell’Amministrazione sono tenuti ad utilizzare il marchio dell’Istituzione su tutti i supporti di “corporate image”»).
L’articolo 4 regola l’uso del marchio da parte di soggetti esterni al Senato. Ed il primo comma pone le basi partendo da una regola generale: l’uso del marchio da parte di soggetti esterni è cosa formalmente vietata. La parte restante dell’articolo indica eccezioni e indicazioni per rendere manifesta l’avvenuta autorizzazione allo sfruttamento.
L’articolo 5 è quello più interessante: «Il link da parte di altri siti al sito del Senato è possibile utilizzando esclusivamente la denominazione SENATO DELLA REPUBBLICA oppure, se lo spazio a disposizione non lo consente, SENATO, purché i siti ospitanti non forniscano contenuti illegali, diffamatori, fraudolenti o comunque lesivi di diritti altrui, contrari alla legge e/o a regolamenti». Ma l’articolo 5 indica anche una regola particolare che vieta formalmente l’uso di link sul marchio del Senato, a meno di esplicita autorizzazione: «L’utilizzo del marchio del Senato come link, così come ogni riproduzione di altre parti del sito su siti altrui, deve essere espressamente autorizzato […] con esclusione dei casi in cui ad attivare i link siano amministrazioni pubbliche».
L’articolo 5 viene completato con un comma che vieta il framing di pagine del sito del Senato e due ulteriori commi che per il loro contenuto sembrano di dubbio rilievo: «la presenza del marchio non rende responsabile il Senato dei contenuti e dei servizi offerti dal sito ospitante» e «Il Senato si riserva di modificare il proprio sito in qualsiasi momento ed a propria discrezione, senza alcun obbligo di informare i siti che hanno attivato i link». In entrambi i casi un comportamento generalmente attento, nonché ligio alla netiquette, non richiede la benché minima regolamentazione.
Gli ultimi due articoli, 6 e 7, sgravano il Senato di ogni responsabilità in caso di uso illecito del marchio ed indicano le responsabilità relative alla vigilanza sull’uso del marchio stesso nella sua complessità.