Dagli Stati Uniti giunge una sentenza destinata a far discutere e ad incidere sul mercato. In discussione, infatti, v’è la forma in cui il diritto deve interpretare la vendita di un software. Trattasi di materia delicata, poiché nella transazione v’è tanto il passaggio di un materiale fisico (sul quale il contenuto è impresso) quanto il trasferimento di materiale costituito da codice e proprietà intellettuale. Figurativamente si possono identificare le parti come il software in sé ed il suo supporto. La sentenza ha stabilito che il venditore non detiene ulteriori diritti sul supporto, il che autorizza pertanto l’acquirente a rivendere a sua volta l’oggetto acquistato.
Trattasi di una materia oltremodo complessa che si trascina ormai da anni. Tutto nasce dalla denuncia Autodesk a Timothy Vernor, un regolare acquirente di software Autodesk AutoCAD che ha però in seguito voluto rivendere il tutto su eBay (in quantità, ma in copie originali presumibilmente raccolte sul mercato). Secondo l’accusa trattasi di pirateria, poiché significa rimettere in circolazione un software per il quale soltanto l’acquirente originale ha autorizzazione d’uso. Secondo la difesa, invece, l’imputato ha il diritto di rivendere il software poiché regolarmente acquistato e pertanto di piena proprietà.
Il distinguo sta nella linea sottile che separa la vendita dalla licenza: in tema software trattasi di categorie sfumate, difficilmente separabili. La Corte ha pertanto stabilito di doversi conformare a sentenze precedenti, le quali hanno stabilito ad esempio come la concessione dei cd audio sia equiparabile ad una vendita e non ad una licenza. La conseguenza diretta è quella per cui anche un CD audio usato può essere a sua volta rivenduto. A cascata, anche un software può essere messo su eBay.
La linea dei legali Autodesk, i quali vedono nel software una forma di transazione mista tra la forma della vendita e quella della licenza, non è passata. L’accusa potrebbe comunque ricorrere in appello, tentando di portare avanti nuovamente le proprie teorie. Quel che la Corte non ha accettato è che la vendita del software potesse essere etichettata come pirateria poiché nessuna copia aggiuntiva è venuta a galla ed il software era stato semplicemente redistribuito in seguito all’acquisto iniziale. Non solo: un pirata copia e non acquista, il che smonta l’impianto accusatorio sulla base del fatto che per avere il software di seconda mano occorreva invece procedere a regolare pagamento. Appare chiaro, comunque, come il dibattito viaggi su di un labile equilibrio poiché la natura dell’oggetto della transazione è lontana tanto dai canoni del servizio quanto da quelli del prodotto. Per questo motivo il giudice non ha dato adito nemmeno alle controaccuse della difesa, dalla quale si è avanzato il sospetto di un abuso del Digital Millennium Copyright Act.
Se il software fosse concesso in licenza, la software house produttrice avrebbe il diritto (a licenza conclusa) di richiedere il supporto in restituzione. Secondo la Corte, invece, tale diritto non sussiste e pertanto «con il trasferimento di copie di AutoCAD e delle relative licenze v’è anche il trasferimento di proprietà».