Il TAR non è lo scoglio contro cui in molti speravano che il bando del Wimax sarebbe andato ad incagliarsi. L’appello estremo tentava di frenare la corsa verso la nuova tecnologia, ma l’appello stesso non ha sortito, almeno per il momento, esito alcuno: l’urgenza, quantomeno, è stata respinta e del merito se ne parlerà solo a tempo debito.
Tutto prende origine con il ricorso del provider MGM che ha contestato alcuni specifici aspetti del bando. Ad MGM si sono presto aggiunte le rappresentanze di Anti Digital Divide e AltroConsumo, associazioni che hanno contestato il metodo con il quale il Ministero delle Comunicazioni ha regolamentato l’accesso alle frequenze utili per sviluppare una rete di connettività con tecnologia Wimax. Alla loro azione si è inoltre aggiunta l’iniziativa di Beppe Grillo, il quale ha spinto di proprio pugno una partecipatissima petizione contro quella che il comico giudica una iniziativa contro il digital divide messa in mano agli autori stessi del digital divide italiano.
Il TAR ha deciso: ora come ora il bando non può essere fermato in quanto non sussiste alcun elemento utile per fermare la procedura con motivo d’urgenza. Ciò non frena quantomeno l’indagine sul caso: il TAR potrà in seguito ulteriormente pronunciarsi valutando nel merito l’accusa portata avanti da MGM. AltroConsumo rimane ottimista: «sapevamo che sarebbe stato difficile ottenere la sospensiva, ma questo non pregiudica la decisione finale: è tutto aperto. Adesso il giudizio di merito dovrà valutare se le misure asimmetriche previste nel bando sono adeguate o no. Ed è proprio quello che contestiamo. Quindi secondo noi il giudizio si sta incanalando nella giusta direzione».
Se il TAR non ravvede i motivi per l’urgenza di un intervento, è perchè nell’immediato anche la ricorrente MGM ha la possibilità di conseguire risultati: «il regolamento riserva uno dei tre diritti d’uso agli operatori cosiddetti deboli […] il danno paventato dalla ricorrente non ha i connotati dell’attualità atteso che sia il regolamento impugnato con l’atto introduttivo del giudizio che il bando e il disciplinare impugnato nella via dei motivi aggiunti non le inibisce la partecipazione alla gara per l’assegnazione delle licenze WiMax».