Più tutele per i consumatori italiani ed europei, questo è l’effetto della direttiva europea recepita dal decreto legislativo n.21 del 21 febbraio 2014 sui contratti stipulati dal prossimo 14 giugno e sui quali vigilerà l’Antitrust. Novità importanti sopratutto sui i contratti a distanza, quelli cioè stipulati via internet o comunque fuori dai locali commerciali, per i quali è stato ampliato il diritto di ripensamento.
Contratti stipulati nei locali commerciali
Le imprese dovranno dare adesso maggiori informazioni ai consumatori. Non solo le caratteristiche principali dei beni e servizi offerti, l’identità del professionista e il prezzo ma anche i diritti e le facoltà riconosciute al consumatore dalla legge come per esempio i diritti derivanti dalla garanzia legale di conformità.
I beni dovranno essere consegnati al consumatore senza ritardo ingiustificato e al più tardi entro trenta giorni dalla data di conclusione del contratto. Se la consegna non avverrà entro il termine stabilito, il consumatore potrà fissare un tempo “supplementare” trascorso il quale avrà diritto di risolvere il contratto. Se il venditore si rifiuterà di consegnare i beni o i 30 giorni sono un termine essenziale, vista la tipologia di acquisto, il consumatore potrà recedere senza dare termini aggiuntivi. Nel decreto è ribadita anche un’altra importante norma anche se già presente nel nostro ordinamento. Il venditore o il prestatore di servizi non potrà imporre ai consumatori spese per l’uso di strumenti di pagamento diversi dal contante o tariffe che superino quelle sostenute in relazione all’uso di strumenti di pagamento determinati. Inoltre, ogni rischio di perdita o danneggiamento dei beni è a carico del venditore fino a quando il consumatore non ha preso fisicamente possesso del bene.
Al consumatore non può essere imposto di pagare un costo superiore alla tariffa base della linea telefonica utilizzata dall’impresa per essere contattato dal consumatore per avere informazioni sul contratto concluso (a esempio numeri dedicati all’assistenza post-vendita). Stop finalmente ai callcenter con costi di chiamata esorbitanti. Chi offre un bene o un servizio, se propone servizi aggiuntivi dovrà richiedere il consenso esplicito del consumatore: le opzioni di acquisti aggiuntivi dovranno essere appositamente selezionate. Finalmente i consumatori non dovranno più stare attenti alle “famose” clausole scritte in piccolo. Gli extra dovranno essere esplicitati ed accettati dai consumatori.
Infine, per chi acquista contenuti digitali sono previste informazioni più trasparenti: il venditore dovrà chiarire eventuali limiti di compatibilità con i dispositivi hardware e software e gli eventuali limiti di riproducibilità dei contenuti stessi.
Contratti stipulati a distanza
Finalmente, dopo tantissime proteste e battaglie, stop a quei prodotti pubblicizzati come gratis come oroscopi e suonerie che poi in realtà risultavano a pagamento. Il decreto stabilisce che se l’ordine deve essere effettuato azionando un pulsante o un link questi devono indicare in modo inequivocabile che con tale click il consumatore si obbliga a pagare una somma di denaro. In caso contrario, il consumatore non è vincolato al contratto o all’ordine e, dunque, non è obbligato a pagare.
Altra piccola grande vittoria per i consumatori: i contratti telefonici saranno validi solo dopo la firma. Finalmente sarà possibile mettere la parola fine ai raggiri telefonici con contratti stipulati sulla base di un mezzo consenso strappato per telefono. In base al decreto, per i contratti a distanza che vengono conclusi per telefono l’impresa deve confermare l’offerta al consumatore che è vincolato solo dopo averla firmata o dopo averla accettata per iscritto anche mediante firma elettronica. In caso di servizi, la conferma da parte del professionista deve avvenire prima dell’erogazione del servizio stesso.
Via libera all’operazione “trasparenza”. I venditori dovranno chiarire il costo totale del prodotto o servizio offerto, comprensivo di qualsiasi extra. I consumatori non dovranno pagare costi aggiuntivi se non sono stati espressamente informati dei costi stessi prima di inviare l’ordine. Aumenta anche il limite temporale per esercitare il diritto di recesso che passa da 10 a 14 giorni. Si arriva a un anno e 14 giorni se il venditore non ha adeguatamente informato il consumatore sull’esistenza del diritto stesso. In caso di violazione degli obblighi informativi il consumatore non deve sostenere neppure il costo diretto di restituzione dei beni. Inoltre, in caso di recesso, l’acquirente dovrà ricevere il rimborso di quanto pagato entro i 14 giorni successivi, con lo stesso strumento di pagamento utilizzato per acquistare il bene o il servizio. I costi di spedizione saranno comunque a carico del venditore mentre saranno a carico del consumatore i costi di restituzione. Per effettuare il recesso, saranno messi a disposizione modelli standard validi per tutti i Paesi europei.
Infine, se il venditore vuole addebitare al consumatore i costi della restituzione del bene conseguente all’esercizio del diritto di recesso deve informarlo sull’esistenza dei costi stessi indicando il costo massimo. In mancanza di tali informazioni le spese di restituzioni saranno a carico del venditore.