«La assoluta eterogeneità della telematica rispetto agli altri media» è alla base di una sentenza della Corte di Cassazione secondo la quale, stando a quanto riferito dai media del settore, le responsabilità di un direttore di una testata giornalistica online non possono essere assimilabili alle responsabilità di un direttore di una testata giornalistica tradizionale. Troppo diversi i medium: cambiando il mezzo cambiano le condizioni trasmissive e pertanto il giudizio nei due casi dovrà essere difforme. Una analisi più approfondita della sentenza, però, potrebbe portare alla luce una nuova, ulteriore ed ancor differente verità.
La sentenza di per sé esprime un giudizio netto: «non sono responsabili dei reati commessi in rete gli access provider, i service provider e gli hosting provider» ed al gruppo vengono uniti anche «i coordinatori dei blog e dei forum». Insomma: chi cura un sito non può rispondere di contenuti immessi da persone terze (a esempio attraverso un commento) ed il direttore di una testata online non può essere considerato responsabile. Online, cioè, il concetto di “omesso controllo” non ha motivo d’essere poichè trattasi di un impegno virtualmente impossibile: non è pensabile una moderazione immediata di un commento, mentre è più logico e serio un controllo successivo ad eventuali segnalazioni indicanti possibili diffamazioni.
Il direttore di una testata online, insomma, viene equiparato ad un blogger ed a chiunque operi online. La cosa crea però una relativa disparità di trattamento e su questa problematica sorge il punto interrogativo sottolineato dallo studio legale Sarzana & Associati:
Ma attenzione che la Giurisprudenza della Cassazione in genere ritiene responsabile il direttore di una testata tradizionale in caso di denigrazione compiuta da un privato cittadino nei confronti di un soggetto ed attuata tramite lo strumento dell’invio di una lettera ai giornali.
Se invece dovessimo dare retta a ciò che la Cassazione ha stabilito da ultimo sui direttori dei giornali telematici dovremmo ritenere che vi sia una discriminazione tra i Direttori web e quelli tradizionali sulle lettere inviate dai lettori, perché mentre il direttore del giornale telematico (che si ricordi potrebbe essere un’emanazione di un testata tradizionale) non dovrebbe rispondere del reato di omesso controllo quello tradizionale risponderebbe senz’altro e ciò in virtù della interattività del mezzo, il che ovviamente non può essere perché si avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento.
Il caso, sorto per un appello proposto dal direttore della testata “Merate online”, apporta pertanto un nuovo importante punto fermo: la rete è diversa, la rete merita un trattamento particolare che tenga conto della natura dello strumento. Al tempo stesso, però, la sentenza mette in evidenza un chiaro vuoto legislativo che al momento lascia alla giurisprudenza il compito di normare questo aspetto. Una sentenza, quindi, che richiede moderazione di giudizio, ma che ha già fatto compiere al mondo editoriale online un importante passo avanti: una importante verità è stata riconosciuta dalla Cassazione ed ora andrà sancita dal legislatore.