La Corte di Giustizia Europea ha emesso una sentenza di grande importanza per il mondo dei media poichè formula nuove linee di giudizio nei confronti degli stati membri che hanno imposto ai produttori il cosiddetto “equo compenso“. Tale misura, già propria anche della legislazione italiana su proposta del ministro Bondi, nasce come una sorta di risarcimento al mondo della produzione musicale attribuendo le “colpe” per la pirateria agli strumenti utilizzati. Così facendo CD, player MP3 ed altri supporti devono subire l’handicap dell’equo compenso a prescindere dall’effettivo uso distorto dello strumento, ma è questo un principio che la Corte conferma pur definendone meglio la natura e bilanciandone l’applicabilità.
La sentenza della Corte, lunga ed approfondita, rivolta il concetto di equo compenso e ne formula uno differente rispetto a quello adottato comunemente dagli stati membri. Il tutto prende il via dal rifiuto della “Padawan” di devolvere quanto indicato dalla legislazione alla Sociedad General de Autores y Editores: la denuncia da parte di quest’ultima ha portato la Corte a valutare il compenso, giudicato dalla Padawan iniquo ed incompatibile con la legislazione europea. E la sentenza dona sostanza ad alcuni specifici principi: tale imposizione può essere sì fatta ricadere sui consumatori finali, ma non sulle aziende; inoltre, il compenso deve essere commisurato al reale danno apportato; infine, in caso di danno minimo, il compenso va ignorato poiché ininfluente ai fini della tutela del copyright.
L’equo compenso è confermato come un principio proprio dell’Unione Europea, ma la Corte di Giustizia afferma anzitutto un fermo distinguo nell’applicabilità tra aziende e privati. Secondo la Corte, infatti, occorre considerare la piena disponibilità delle funzioni di un supporto poichè la semplice possibilità di accedere alla copia fa dell’utente finale un possibile fruitore di copie non autorizzate. Tale considerazione non è però applicabile alle aziende, poichè l’assunto non regge. Secondo la Corte, insomma, l’equo compenso può essere applicato alle persone fisiche, ma non alle realtà business, le quali andrebbero così sgravate di quest’ultimo orpello.
Immediato giunge il plauso dell’ANITEC-Confindustria ANIE, la quale vede in questa sentenza un punto di svolta fondamentale e destinato pertanto a ripercuotere le proprie conseguenze anche nel nostro paese: «La Corte ha stabilito che l’applicazione del compenso per copia privata è giustificata solo laddove la riproduzione di contenuti digitali sia stata effettuata da una persona fisica e utilizzata per un suo uso personale e che l’ammontare del compenso deve essere strettamente correlato all’effettivo pregiudizio arrecato ai detentori dei diritti indicando anche che, laddove il pregiudizio arrecato è minimo, il pagamento del compenso non è dovuto».
Continua quindi il comunicato ANITEC: «Il principale risultato derivante da questa decisione è che il legislatore ha riconosciuto come i metodi utilizzati dalle collecting society nel calcolare i compensi per copia privata sono stati iniqui e non trasparenti. La sentenza rappresenta una opportunità per evidenziare anche le altre inadeguatezze esistenti con il presente regime di calcolo dei compensi». Quel che ne scaturisce, spiega l’ANITEC, è l’idea di un concetto di “equo compenso” ormai vetusto ed inadeguato alle espressioni odierne dell’innovazione tecnologica nel mondo dei media: «Accogliamo la sentenza della Corte come un chiaro segnale che i legislatori europei riconoscono l’importanza di adeguare questo sistema obsoleto a uno allineato con la realtà digitale nella quale viviamo oggi».
Il dibattito è destinato a prender forma anche in Italia, dove l’equo compenso è già stato approvato e dove le aziende pretenderanno ora un’applicazione delle norme in linea con quanto scaturito dalla sentenza della Corte Europea.