«I controlli contro la condivisione illegale di file su Internet hanno portato oggi al sequestro di diversi server ed alla denuncia di 11 persone in Italia, in un periodo in cui l’industria discografica è impegnata in una nuova ondata di azioni penali e civili contro il file sharing illegale»: parola di Reuters, agenzia da cui emerge la notizia dell’azione portata avanti dal Nucleo di Polizia Tributaria di Bergamo (con ausilio della Federazione contro la Pirateria Musicale).
L’operazione sarebbe stata portata avanti in Lombardia, Piemonte e Lazio con l’obiettivo di annientare un network di server usati per la condivisione illegale di materiale informatico. Maggiori informazioni in merito sono messi a disposizione da una specifica nota della Federazione dell’Industria Musicale Italiana: «nel corso delle investigazioni sono stati individuati alcuni “grandi uploader” […] e sono stati sequestrati 5 server che permettevano la messa in condivisione di milioni di brani tramite la nota piattaforma P2P Direct Connect, attraverso la quale migliaia di utenti potevano scambiarsi illegalemente, oltre ai brani musicali, anche altro materiale tutelato dal diritto d’autore (film e software). Secondo quanto comunicato dalla GdF sono stati complessivamente sequestrati 16 personal computers, 27 hard disk rimovibili, circa 1000 tra cd e dvd masterizzati, decine di migliaia di MP3 e film di recentissima programmazione illecitamente riprodotti».
LA FIMI segnala come l’ultima operazione porti a 170 il numero dei soggetti denunciati per condivisione illegale di brani musicali in rete in Italia dal 2005 ad oggi. L’associazione coglie inoltre l’occasione per rimarcare come recenti interpretazioni circa la normativa italiana sul P2P fossero prive di fondamento e nulla sia cambiato nello specifico: «chi scarica semplicemente rischia una sanzione amministrativa […] Colui che mette in condivisione opere protette occorre, invece, distinguere tra chi lo fa a fini di lucro e chi lo fa per profitto. Nel primo caso, si ricade nelle ipotesi dell’art. 171-ter, comma 2, lett. a-bis) l. 633/41; con sanzioni molti pesanti. Chi condivide senza una contropartita economica rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell’art. 171, comma 1, lett. a-bis)».