L’altro ieri, lunedì 19 marzo, la Naming Authority italiana ha diffuso un comunicato stampa nel quale annunciava il proposito di avviare un vasto programma di rinnovamento interno e nei rapporti con le istituzioni e le altre realtà della comunità internet in Italia.
In una nota si legge: ”La Naming Authority ha visto modificarsi rapidamente la propria composizione interna: da una formazione dapprima puramente accademica, poi integrata dai soggetti del mondo Internet Commerciale e dai rappresentanti del settore giuridico, ora accoglie sempre più al suo interno anche le istanze del resto della comunità Internet, con particolare riguardo al mondo dell’utenza finale e dei nuovi canali di comunicazione multimediale, e rinnova al tempo stesso la volontà di collaborazione con le pubbliche istituzioni per una migliore internet governance nazionale”.
Com’è noto, la Naming Authority è l’organismo che stabilisce le procedure operative ed il regolamento in base al quale opera la Registration Authority, organismo a sua volta responsabile dell’assegnazione dei nomi a dominio e della gestione dei registri e del nameserver primario per il Top Level Domain.it.
Non è un caso, pare, che tali propositi di rinnovamento emergano con chiarezza all’indomani dell’archiviazione, forse definitiva, delle polemiche legate al disegno di legge Passigli, la cui uscita dall’ordine del giorno della XIII legislatura dovuta allo scioglimento delle camere ha concesso di tirare un respiro di sollievo alla stragrande maggioranza degli “addetti ai lavori”, che per lo più ritenevano quel progetto di legge un’iniziativa “totalmente sballata”.
Le critiche rivolte al DDL proposto da Passigli, e condivise da pressoché tutti gli operatori della rete, erano – e restano – molto numerose. Innanzitutto, il Disegno di Legge non fornisce una esatta definizione di dominio, dato che lo identifica soltanto con un sito web, mentre il nome di dominio può essere usato anche come indirizzo di posta o come “un insieme di macchine che non offrono nessun ‘contenuto’, ma per esempio risorse di calcolo”. In secondo luogo, attribuisce al dominio la capacità di identificare “il titolare di un diritto di accesso alla rete Internet”, laddove non esiste di fatto alcuna correlazione obbligata tra dominio e soggetti che lo utilizzano. In terzo luogo, non consente di stabilire se la registrazione di un dominio “illegittimo” è stata fatta in buona o cattiva fede, imponendo ai manteiner la responsabilità riguardante l’identificazione di chi registra il dominio ed estendendo tali regole a tutti i soggetti italiani anche se registrano domini non italiani. Ecc. ecc.
La speranza di molti, a questo punto, è che il rinnovamento dell’Authority la renda realmente capace di sopravvivere e lavorare, nonostante l’incombere di proposte di legge incaute o poco meditate.