Una delle misure contrattuali non particolarmente diffuse ma dirette soprattutto ai giovani, è l’assunzione per lavoro intermittente.
In cosa consiste? Secondo il regolamento esplicitato nel DLgs 276/2003, tale somministrazione di lavoro prevede prestazioni di carattere discontinuo o intermittente da parte del lavoratore.
Esso si rivolge principalmente a due categorie inglobate nel grande calderone della cosiddetta forza lavoro: ai giovani con meno di 25 anni, e alle persone di età superiore ai 45 anni, anche pensionate.
Secondo l’art.33 del decreto legge, il contratto per lavoro intermittente può essere stipulato sia a tempo determinato che a tempo indeterminato.
Nel caso in cui tale assunzione sia obbligatoriamente imposta al lavoratore, egli avrà comunque diritto a un indennizzo, pari solitamente al 20% della retribuzione prevista dal Ccnl, per i periodi di inattività.
Indispensabile è la stipulazione del contratto in forma scritta, al suo interno vanno inseriti una serie di elementi corrispondenti a:
- durata;
- ipotesi che ne consentono la stipulazione;
- luogo e modalità della disponibilità e relativo preavviso;
- trattamento economico e normativo per la prestazione eseguita;
- ammontare dell’eventuale indennità di disponibilità;
- tempi e modalità di pagamento;
- forma e modalità della richiesta del datore;
- modalità di rilevazione della prestazione;
- eventuali misure di sicurezza specifiche necessarie in relazione al tipo di attività svolta.
Per saperne ancora di più, l’invito è a dare un’occhiata al DLgs 276/2003.