Legge 106: Internet va archiviata in biblioteca

La legge 106/2004 intende creare un archivio della cultura e della vita sociale italiana. Tutti i documenti diffusi tramite rete informatica andranno depositati, pena una sanzione. La questione Internet rimane ambigua.
Legge 106: Internet va archiviata in biblioteca
La legge 106/2004 intende creare un archivio della cultura e della vita sociale italiana. Tutti i documenti diffusi tramite rete informatica andranno depositati, pena una sanzione. La questione Internet rimane ambigua.

Legge 15 aprile 2004, n. 106: «Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all’uso pubblico». Alla legge, approvata in sordina dalla sola commissione Cultura del Senato in sede deliberante, manca solo di un regolamento attuativo (da approvare entro 6 mesi) che ne chiarisca gli estremi. Nel frattempo le polemiche saranno inevitabili.

Il proponente della legge è Giuliano Urbani, Ministro per i Beni e le Attività Culturali, il quale nel 2001 ha presentato la proposta di legge controfirmata dai ministri Scajola e La Loggia (rispettivamente Ministro dell’Interno e Ministro per gli Affari Regionali). Questa prima versione della legge, ampiamente rimaneggiata in commissione, non conteva i riferimenti ai documenti informatici e telematici.

In sintesi il contenuto della legge.

  • Oggetto:
    La legge precisa: «al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio». Tale “deposito legale” «è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale» ed i documenti ivi depositati «sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in ambito esclusivamente privato». Il deposito predestinato sarà suddiviso tra la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma.
  • Soggetti:
    «a) l’editore o comunque il responsabile della pubblicazione, sia persona fisica che giuridica;
    b) il tipografo, ove manchi l’editore;
    c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
    d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.»

Ma il punto focale della legge è la determinazione dei documenti su cui va a gravare la legge. Al punto r) dell’Art.4, infatti, si fa esplicito riferimento a «documenti diffusi tramite rete informatica». Sembra palese la larga, indefinita e indefinibile possibilità di interpretazione di tale postulato, ed è su questa nebulosa definizione che si addensano i primi grandi interrogativi.

La legge chiude specificando le sanzioni per chi contravviene a quanto stabilito: «Chiunque vìola le norme della presente legge è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari al valore commerciale del documento, aumentato da tre a quindici volte, fino ad un massimo di 1.500 euro».

Il primo costernato commento giunge da una Unione Consumatori subito in prima fila nel contestare il provvedimento: «Centinaia di migliaia di utenti con un sito Internet dovranno inviare ogni anno alle due Biblioteche centrali, per e-mail o dischetto, informazioni che per lo più cambiano o vengono aggiornate continuamente e che sono già a disposizione del pubblico. Oltretutto, le due Biblioteche centrali di Firenze e di Roma non avranno materialmente la possibilità di gestire e catalogare la massa enorme di informazioni provenienti da centinaia di migliaia di siti e tutto si risolverà in un obbligo inutile e fastidioso».

L’ultima parola verrà dal regolamento attuativo da approvare entro il 15 ottobre 2004. Il regolamento dovrà stabilire i criteri e le modalità di deposito dei documenti informatici e telematici.

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