«Il Consiglio dei Ministri ha approvato […] un regolamento di attuazione della legge n. 4 del 2004 in materia di accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici, finalizzato ad evitare forme di emarginazione causate dalle nuove tecnologie ed a promuovere piuttosto l’uso di queste anche quale strumento di miglioramento della qualità della vita. Sul testo, che è stato redatto con il contributo delle più rappresentative Associazioni che operano nel settore della disabilità, nonché di competenti operatori in materia di accessibilità di tecnologie informatiche, è stata acquisita l’intesa con la Conferenza unificata; si è inoltre favorevolmente espresso il Consiglio di Stato».
A questo punto, come indica lo stesso autore della proposta di legge Lucio Stanca, manca solo più «la prossima emanazione delle “Linee guida” con i requisiti tecnici ed i diversi livelli per l’accessibilità, in corso di predisposizione». Se la controversa approvazione del regolamento attuativo della Legge 4 del 9 Gennaio 2004 costituisce un importante punto di arrivo, lo stesso provvedimento rappresenta altresì un fondamentale punto di partenza.
Il Regolamento approvato si compone di 9 articoli:
Art. 1 – Definizioni
Viene definita la terminologia fondamentale del dispositivo di legge, con specifici riferimenti ad espressioni quali tecnologie assistite, verifica tecnica, fruibilità e valutatori;
Art. 2 – Criteri e principi generali per l’accessibilità
I criteri fondamentali sono principalmente 3:
- accessibilità
- fruibilità
- facilità e semplicità d’uso;
- efficienza nell’uso, assicurando la separazione tra contenuto, presentazione e modalità di funzionamento delle interfacce, nonché la possibilità di rendere disponibile l’informazione attraverso differenti canali sensoriali;
- efficacia nell’uso e rispondenza alle esigenze dell’utente, assicurando che le azioni da compiere per ottenere servizi e informazioni siano indipendenti dal dispositivo utilizzato per l’accesso;
- soddisfazione nell’uso, assicurando l’accesso al servizio e all’informazione senza ingiustificati disagi o vincoli per l’utente;
- compatibilità con le linee guida indicate nelle comunicazioni, nelle raccomandazioni e nelle direttive sull’accessibilità dell’Unione europea; specifico riferimento viene fatto nei confronti dell’International Organization for Standardization (ISO) e del World Wide Web Consortium (W3C);
Art. 3 – Valutazione dell’accessibilità
L’articolo chiarisce gli scopi ed i principi a cui valutatore e valutazione devono ispirarsi. In particolare l’elenco dei valutatori viene affidato al CNIPA (Centro Nazionale per l’Informatica nella Pubblica Amministrazione) e la non osservanza dei principi dichiarati implica la cancellazione dall’elenco. Va specificato come l’accessibilità diventi un punto fermo di ogni sito della PA, ma la richiesta della valutazione può essere avanzata anche da soggetti privati. Inoltre: «[…] il provvedimento tra l’altro obbliga le Pubbliche amministrazioni, per i contratti di realizzazione o modifica dei loro siti Internet, ad adeguarli entro 12 mesi alle nuove norme sull’accessibilità, pena la nullità dei contratti»;
Art. 4 – Modalità di richiesta della valutazione
Due le disposizioni fondamentali dell’articolo:
- I soggetti privati richiedono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per l’innovazione e le tecnologie l’autorizzazione ad utilizzare il logo, allegando l’attestato di cui al comma 2. L’utilizzazione del logo è limitata al periodo di validità dell’attestato;
- I soggetti privati si rivolgono ad uno dei valutatori che, svolta la sua attività, in caso di esito positivo, rilascia attestato di accessibilità, con validità non superiore a dodici mesi, eventualmente indicante il livello di qualità raggiunto;
Art. 5 – Logo attestante il possesso del requisito di accessibilità
«Il logo che attesta il superamento della sola verifica tecnica raffigura un personal computer di colore terra di Siena unito a tre figure umane stilizzate rispettivamente, da sinistra, di colore celeste, azzurro e amaranto le quali fuoriescono dallo schermo a braccia levate; all’esito della verifica soggettiva, il diverso livello di qualità raggiunto dal servizio è indicato mediante asterischi, da uno a tre, riportati nella parte del logo raffigurante la tastiera del personal computer»
Art. 6 – Casi di aggiornamento della valutazione di accessibilità
Sono previste particolari modalità di intervento nei casi di aggiornamento dei siti già valutati: «In caso di modifiche sostanziali dei siti o servizi […], i soggetti privati richiedono tempestivamente un aggiornamento della valutazione dell’accessibilità ad uno dei valutatori iscritti nell’elenco. Il valutatore, effettuata la verifica, rilascia un nuovo attestato al soggetto richiedente inviandone contestualmente copia all’Amministrazione per l’aggiornamento della durata e del livello di qualità del logo»
Art. 7 – Poteri ispettivi di controllo sui soggetti privati
Al CNIPA viene riservato anche un ruolo ispettivo tale da garantire l’effettiva bontà delle valutazioni. L’eventuale correzione al ribasso della valutazione implica un costo a carico del soggetto privato controllato;
Art. 8 – Modalità di utilizzo del logo
«Le amministrazioni pubbliche […] che intendono utilizzare il logo sui siti e sui servizi forniti, provvedono autonomamente a valutare l’accessibilità sulla base delle regole tecniche definite con il decreto del Ministro per l’innovazione e le tecnologie […]; la valutazione positiva, previa segnalazione al Cnipa, consente l’utilizzo del logo»;
Art. 9 – Controlli esercitabili
Ogni amministrazione pubblica dovrà nominare un responsabile per l’accessibilità informatica da individuare all’interno del personale già alle dipendenze dell’amministrazione stessa: tale responsabilità non implica comunque un compenso aggiuntivo. Regioni, provincie autonome ed enti locali organizzano autonomamente e secondo i propri ordinamenti la vigilanza sull’attuazione del decreto.
Se le possibili osservazioni avanzabili sul merito del provvedimento sono numerose (ed in larga parte hanno già trovato ampio spazio di dibattito), imprescindibile merito va riconosciuto al tentativo di rinnovamento della pubblica amministrazione in auge ormai da tempo. Non bisogna infatti dimenticare come la Legge Stanca sia solo l’ultimo tassello di un quadro legislativo che affonda le proprie radici nel lontano 1997. Correva l’anno 1997, infatti, quando la prima vera proposta di ammodernamento della Pubblica Amministrazione arrivava presso i banchi della Camera. La legge rimase in discussione per molto tempo e quando trovò approvazione come Legge 150 del 2000 era ormai in ritardo con il passo tracciato nel contempo dall’innovazione tecnologica (vanno segnalate infatti alcune Circolari datate 2001 e concernenti «Criteri e strumenti per migliorare l’accessibilità dei siti web e delle applicazioni informatiche»). Vari ostacoli, inoltre, emersero immediatamente dopo l’approvazione della legge e questioni quali digital divide, alfabetizzazione informatica ed accessibilità entrarono presto tra i punti caldi del dibattito. Mentre i primi due punti sono stati finora lasciati nella “mano invisibile” del mercato (fatta esclusione per pochi simbolici input di origine istituzionale), la questione accessibilità ha dovuto forzatamente trovare soluzione per via legislativa.
Il primo tassello è la proposta Campa-Palmieri del Dicembre 2002, proposta presto integrata dall’intervento del ministro per l’Innovazione e le Tecnologie Lucio Stanca. Nel Giugno 2003 inizia l’esame delle proposte di intervento ed il 9 Gennaio 2003 la “Legge Stanca” è realtà. Si giunge al mese di Luglio, ed il primo provvisorio regolamento attuativo accende la disputa circa la bontà del bollino blu, l’entità dei controlli, la genuinità dei principi fissati dal provvedimento legislativo. 5 Gennaio 2005: la terza versione del regolamento, forte delle migliorìe apportate nel contempo, accoglie importanti consensi. 25 Febbraio 2005: l’approvazione del Regolamento ufficializza un importante passo avanti per la Pubblica Amministrazione e per il senso civile del sistema Italia.
Fotografati i meriti del processo in corso, il dibattito torna ora nelle mani di chi avrà il non semplice compito di mettere in pratica lo strumento legislativo rendendo efficace il principio trasmesso. Ogni osservazione costruttiva sui dettagli della legge è d’ora in poi nuovamente accettato, accolto, auspicato.