Sulla nuova legge per l’editoria si è già detto molto. Ora il disegno di legge passerà al vaglio di ministri, blogger e ministri-blogger e probabilmente verrà profondamente modificato. Il punto sul quale in molti hanno puntato l’indice è la definizione del concetto di prodotto editoriale: quali sono i blog che dovranno iscriversi? Quali saranno i parametri definiti dall’AGCOM per stabilire chi dovrà entrare negli elenchi del ROC? Ma c’è un ulteriore punto al quale la revisione dovrà dare una risposta.
1. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque effettui indagini di rilevazione sulla lettura e diffusione di prodotti editoriali in violazione degli obblighi di correttezza e attendibilità indicati all’articolo 10, ovvero le effettui con modalità non trasparenti o discriminatorie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 300.000.
2. La disposizione del precedente comma si applica anche nel caso di intenzionale pubblicazione e divulgazione di dati non veritieri, incompleti o inesatti relativi alla lettura e alla diffusione dei prodotti editoriali.
Quali saranno le rilevazioni valide per un sito internet? Pubblicare le statistiche del proprio sito diventa a questo punto altrettanto pericoloso? E’ ben noto quanto sul web tale parametro sia dibattuto, sfaccettato e, nei confronti dell’editoria tradizionale, affiancabile con effetti improbabili. Tenere una classifica di blog imporrà attenzioni particolari a seconda che il sito sia o meno iscritto al ROC?
E’ questo semplicemente un altro punto in cui il disegno di legge dimostra una scarsa aderenza alla realtà. Un consiglio al legislatore: se questo testo dovrà entrare in qualche modo nella legislazione italiana, sarà meglio pesarne ogni singola parola con molta attenzione. Perchè i punti di scollamento sono tanti. Troppi.