Se il sito web A pubblica un link che rimanda l’utente al sito web B, il sito A sta commettendo un qualche reato? Chi conosce il Web e lo naviga quotidianamente non avrebbe dubbio alcuno sulla risposta da produrre. Tuttavia non per tutti il concetto è del tutto chiaro o, quantomeno, non lo è dietro la lente della giurisprudenza. La Corte di Giustizia Europea ha però avuto l’opportunità di dire la propria in proposito, pubblicando un documento che mette un punto definitivo su questa vicenda. Vale pertanto d’ora in avanti il principio per cui linkare un documento esterno non è reato fintanto che non si modifica il pubblico potenziale del documento stesso.
Il caso nasce da un caso specifico, la cui analisi ha portato ad una disamina che va oltre la semplice ragionevolezza per dettagliare dal punto di vista della legge quali siano i principi che rendono generalmente legale l’utilizzo del link.
Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia avviata dai sigg. Svensson e Sjögren, nonché dalle sig.re Sahlman e Gadd, nei confronti della società Retriever Sverige ai fini del risarcimento del preteso danno da essi subìto per effetto dell’inserimento sul sito Internet di tale società di collegamenti cliccabili («ipertestuali») che rinviano ad articoli di cui i medesimi sono titolari del relativo diritto d’autore.
Cosa dice la logica
La logica dice che un link altro non fa se non donare pubblicità ad un contenuto, configurandosi pertanto come una sorta di attestato di qualità. Si linka un documento nel momento in cui se ne certifica l’utilità in un determinato ambito e il link stesso diviene peraltro materia prima dell’indicizzazione sui motori e della reperibilità da utenti in cerca del contenuto stesso. Se tale documento è già pubblicamente online, dunque, nulla può far pensare che non si possa desiderare massima pubblicità per il documento stesso: in caso contrario, semplicemente, lo si sarebbe potuto nascondere dietro una password oppure un paywall.
La logica dice pertanto che, se un documento è pubblicamente disponibile, chiunque ne possa linkare l’indirizzo poiché non solo non determina un danno, ma addirittura offre qualcosa: nuova utenza. Tale principio non è però sempre stato accettato completamente, soprattutto alla luce di aggregatori che, proprio traendo linfa dai link, raccolgono risorse diventando hub di traffico e vigili in grado di direzionare il percorso dei visitatori. Così come in passato è successo contro Google e Google News, allo stesso modo il caso in esame presso la Corte di Giustizia ha sollevato medesima questione: un sito che raccoglie link sta sfruttando il lavoro altrui e tramite il link in parte se ne appropria, paventando così l’ipotesi di una violazione di copyright? Tale dubbio sembrava ormai sepolto dal tempo, ma la sentenza odierna ricorda come la legge debba rispondere alla questione al di là della semplice ragionevolezza poiché soltanto una regola condivisa può creare il necessario discernimento giuridico per la questione.
Così è stato fatto, seppellendo il dubbio in modo definitivo: il link non è reato, a meno che non abbia una natura tale da modificare la generale accessibilità alla risorsa di riferimento.
Cosa dice la legge
Sono passati 8 anni da quando il caso Coolstreaming risuonava sul Web italiano come un anacronistico attacco della legge nei confronti della natura della rete. La sentenza ai tempi era pesante: linkare identificava una compartecipazione di reato, il che imponeva una pesante scure sui siti di download (MP3 in primis) come su qualsiasi altra tipologia di link.
Da allora molte cose sono cambiate e la consapevolezza nei confronti delle dinamiche della rete è poco alla volta maturata così da rendere più chiari certi meccanismi e certe discriminanti. Fino a oggi, fino alla sentenza della Corte Europea. La legge dice d’ora in poi esattamente quel che dice la logica, ma in una forma nuova, attraverso una approfondita analisi delle dinamiche che un link determina sul documento finale, sui visitatori e sul rispetto del diritto d’autore. Il cuore del documento è al punto 27:
Si deve pertanto dichiarare che, qualora il complesso degli utilizzatori di un altro sito, ai quali siano state comunicate le opere di cui trattasi tramite un collegamento cliccabile, potesse direttamente accedere a tali opere sul sito sul quale siano state inizialmente comunicate, senza intervento del gestore dell’altro sito, gli utilizzatori del sito gestito da quest’ultimo devono essere considerati come potenziali destinatari della comunicazione iniziale e, quindi, ricompresi nel pubblico previsto dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale.
Di conseguenza, come continua la sentenza, «in mancanza di un pubblico nuovo, l’autorizzazione dei titolari del diritto d’autore non è necessaria per una comunicazione al pubblico come quella di cui al procedimento principale». L’unico limite è nella volontà di chi ha portato originariamente online il materiale in esame: «nell’ipotesi in cui un collegamento cliccabile consenta agli utilizzatori del sito in cui si trova tale collegamento di eludere misure restrittive adottate dal sito in cui l’opera protetta si trova per limitare l’accesso del pubblico ai soli abbonati e, in tal modo, costituisca un intervento senza il quale tali utilizzatori non potrebbero beneficiare delle opere diffuse, il complesso di tali utilizzatori dovrà essere considerato quale pubblico nuovo, che non è stato preso in considerazione dai titolari del diritto d’autore al momento in cui hanno autorizzato la comunicazione iniziale, ragion per cui per tale comunicazione al pubblico si impone l’autorizzazione dei titolari».
Copyright, musica e P2P
Ad essere cambiato rispetto ai tempi di Coolstreaming è anche il sistema di reperimento di musica e film online. Oggi l’accesso a tali risorse non è più divulgato per mezzo di semplici raccolte di link e la battaglia a questo tipo di fenomeno non ha più solido motivo d’essere. Le “Pirate Bay” di oggi sono molto più evolute, viaggiano su sistemi differenti e il semplice link non è più il motore principale di conoscenza e reperimento di risorse.
La sentenza va teoricamente considerata in senso generale, dunque anche nei termini nei quali va a tutelare il link a risorse multimediali eventualmente coperte da copyright (scaricando così la responsabilità anzitutto su chi pubblica e solo in seguito su chi condivide con modalità non lecite). A cambiare nel frattempo è stato però il sistema dello scambio e, alla luce dei sistemi odierni, i vecchi link appaiono ormai come uno strumento anacronistico.
La sentenza si può quindi sì applicare al mondo del file sharing, ma di fatto non ha più sostanziale motivo d’essere poiché non è più tramite semplici link che l’accesso di massa alle risorse pirata viene ad aver luogo.